Parcellizzazione del credito e limiti alla proponibilità di una pluralità di domande

Redazione scientifica
16 Settembre 2021

Le domande relative a diritto di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia.

L'Avv. V. otteneva 38 decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore di una società. Uno dei citati decreti veniva opposto dalla società e l'opposizione veniva accolta dal giudice di pace. Il Tribunale, investito dell'appello da parte dell'Avv. V., ha riformato la sentenza del giudice di pace, escludendo che nella specie ricorresse un'ipotesi di illegittima parcellizzazione del credito; secondo il Tribunale infatti, dalla documentazione prodotta emergeva che la società aveva conferito al professionista una pluralità di incarichi diversi, facenti capo a distinti rapporti contrattuali, cossicchè non poteva parlarsi di un unico rapporto obbligatorio.

Investita del ricorso per cassazione da parte della società, la S.C. ha colto l'occasione per tornare sul tema dell'illegittima parcellizazione del credito, nell'ipotesi in cui siano proposte una pluralità di domande. In particolare, ha affermato che il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090/2017 – alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il titolare non risulti titolare di una pretesa oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti dei quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque, «fondati» sul medesimo fatto costitutivo – va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione «medesimo rapporto di durata» deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola «rapporto» va, cioè assegnato il significato tecnico – giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate dall'art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione «medesimo fatto costitutivo», l'aggettivo «medesimo» va letto con riferimento non all'identità ama alla qualità, e quindi non come sinonimo di «identico» ma come sinonimo di «analogo». Nel caso di specie, la sentenza impugnata, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza, in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'Avv. V., non si è evidentemente attenuta ai principi esposti.

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