Sospensione della attività lavorativa e ricorso alla CIG, non sussiste un periculum in mora per il lavoratore

Marta Filippi
16 Settembre 2021

Laddove il periculum in mora sia costituito dal pregiudizio della lesione di diritti aventi natura economica, essendo gli stessi sempre riparabili, il ricorrente deve dimostrare come la riparazione postuma degli stessi non sia in grado di permettere il ripristino integrale del bene primario personale leso sia attraverso il recupero della situazione precedente sia attraverso il risarcimento del danno...

Laddove il periculum in mora sia costituito dal pregiudizio della lesione di diritti aventi natura economica, essendo gli stessi sempre riparabili, il ricorrente deve dimostrare come la riparazione postuma degli stessi non sia in grado di permettere il ripristino integrale del bene primario personale leso sia attraverso il recupero della situazione precedente sia attraverso il risarcimento del danno.

Nel caso di specie la sospensione dall'attività lavorativa ed il contestuale ricorso alla cassa integrazione per 13 settimane, non risulta, dunque, idonea a produrre un effettivo e concreto danno alla professionalità del lavoratore, non potendosi lo stesso considerare risarcibile automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Ne consegue l'insussistenza del requisito cautelare del periculum in mora ed il rigetto della domanda cautelare.

V. Tribunale Roma ord. 30 giugno 2021, con nota di M. Filippi, Illegittimo il provvedimento di sospensione del lavoratore e collocazione in CIGO con causale Covid-19 in mancanza dei requisiti normativi.

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