Cessione bonus locazione: nuovo modello di comunicazione e adeguamento procedura web

17 Settembre 2021

La procedura web di comunicazione delle cessioni dei crediti locazione è stata modificata con un recente provvedimento dell'AE per tenere conto dell'estensione dei crediti d'imposta operata dal decreto Sostegni-bis: contestualmente è stato approvato un nuovo modello di comunicazione che consente la cessione del tax credit locazione derivante da contratti soggetti a registrazione in caso d'uso.

Premessa. Con il Provv. AE 1° luglio 2020 n. 250739 sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per:

a) botteghe e negozi, di cui all'art. 65 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020;

b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020.

Il provvedimento del 2020 ha previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei suddetti crediti d'imposta, redatta secondo il modello allegato al provvedimento medesimo, è inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a pena d'inammissibilità.

L'attuale versione del modello di comunicazione è stata approvata con il Provv. AE 12 febbraio 2021 n. 43058 mentre con il provvedimento in commento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione.

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021 e da tale data è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta di cui al precedente punto b), disposta dall'art. 4 d.l. 73/2021 (decreto Sostegni-bis).

Credito d'imposta oggetto della nuova comunicazione

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento in commento si riferiscono al credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'art. 28 d.l. 34/2020, che riguarda i contratti di:

  • locazione di immobili e sublocazione;
  • leasing di immobili (solo il leasing operativo e non quello finanziario);
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili;
  • affitto d'azienda comprensivi di immobili.

L'oggetto del contratto deve riferirsi a:

  • immobili (anche terreni) a uso non abitativo (irrilevante la categoria catastale);
  • destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali.

La misura del credito d'imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021 è pari a:

  • 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
  • 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a € 15 milioni nel secondo periodo di imposta anteriore al 26 maggio 2021;
  • 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
  • 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a € 15 milioni nel secondo periodo di imposta anteriore al 26 maggio 2021;
  • 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Le ulteriori condizioni per accedere al credito per i primi 5 mesi del 2021 dettate dal d.l. 73/2021 sono:

  • conseguimento di ricavi/compensi non superiori a € 15 milioni nel 2019 (soggetti solari);
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 per i soggetti locatari.

Si rammenta che il decreto Sostegni-bis, in riferimento alla condizione del calo del fatturato per avere diritto al credito d'imposta nel 2021, ha previsto diversi presupposti rispetto alla disciplina applicabile per il tax credit locazione 2020; in particolare:

  • ammontare del calo di fatturato richiesto almeno del 30%;
  • i periodi di riferimento da confrontare per il fatturato sono 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
  • il calo del fatturato deve essere verificato sull'ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

La condizione del calo del fatturato non rileva per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 mentre i soggetti aventi sede in comuni calamitati si deve verificare il calo del fatturato per accedere al credito d'imposta per i canoni da gennaio a maggio 2021.

Da ultimo, il decreto Sostegni-bis ha prorogato il tax credit in commento fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.

Cessione del credito: nuovo modello e adeguamento della procedura web

Il credito d'imposta locazione può essere utilizzato direttamente in compensazione orizzontale (successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni con codice tributo 6920) o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti.

In alternativa all'utilizzo diretto, il credito d'imposta può essere ceduto:

  • al locatore o al concedente;
  • ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L'efficacia della cessione del credito è subordinata alla comunicazione della cessione (da parte del cedente) all'Agenzia delle Entrate e su questo punto entra in gioco il nuovo modello di comunicazione, approvato con il provvedimento in commento, che deve essere utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021: dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo 6931).

L'attività dell'Amministrazione finanziaria verificherà, in capo al cedente, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo mentre, in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Sempre dal 9 settembre 2021 è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, per tenere conto dell'estensione del credito d'imposta locazioni operata dall'art. 4, d.l. 73/2021 (decreto Sostegni-bis):

  • fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
  • da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del d.l. 73/2021; enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

L'adeguamento della procedura web si è reso necessario per l'impossibilità materiale di effettuare la cessione del credito secondo le modifiche introdotte dal d.l. 73/2021.

È opportuno rilevare che le disposizioni relative al credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo per il 2021 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Com. Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final e successive modifiche).

Fonte: mementopiù

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