Ministero della Giustizia: cambiamento di rotta su chi comunica alla parte chiamata la domanda di mediazione

Fabio Valerini
16 Settembre 2021

Il Ministero della Giustizia con una nota del 9 settembre 2021 diramata a tutti gli Organismi di mediazione interviene sulla questione relativa all'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 chiarendo se spetta all'Organismo ovvero alla parte istante.

La comunicazione. Secondo la disciplina del d.lgs. n. 28/2010 quando la parte istante deposita la domanda di mediazione “il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti (non oltre trenta) giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.

Gli effetti della comunicazione. Orbene, quella comunicazione assolve alcune funzioni sia di natura “sostanziale” che di natura “procedimentale”.

Quanto agli effetti tipicamente di diritto sostanziale essi consistono nell'interruzione della prescrizione e nella verificazione e sospensione del termine decadenziale dell'azione giudiziaria (così l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010).

Quanto, poi, agli effetti procedimentali essi consistono essenzialmente nella prevenzione (eventualmente rilevante nel momento in cui ci dovessero essere due domande in relazione alla stessa controversia che rappresenta un'ipotesi che più frequentemente ricorre nelle mediazioni delegate) e nell'assicurare che la parte chiamata in mediazione sia posta nelle condizioni di sapere dell'esistenza del procedimento di mediazione e possa, pertanto, essere messa nelle condizioni di dover partecipare.

Questione. Sin qui direi nulla quaestio. Senonché, il problema si pone laddove l'organismo di mediazione “deleghi” la parte istante alla comunicazione della domanda e della designazione del mediatore e della data dell'incontro alla parte chiamata (valorizzando l'inciso finale del primo comma dell'art. 8 secondo cui la comunicazione potrebbe avvenire “anche a cura della parte istante”).

Il punto oggetto di contrasto è sapere “se, alla luce della disposizione normativa richiamata, tale obbligo gravi in via esclusiva sull'organismo, con la conseguenza di una totale irrilevanza della comunicazione eventualmente effettuata dalla parte istante alla parte chiamata, oppure se tale ultima comunicazione possa produrre un qualche effetto nei confronti della parte chiamata alla stregua della comunicazione proveniente dall'organismo”.

Il soggetto obbligato. Secondo il Ministero della Giustizia “l'obbligo di comunicazione .. grava senz'altro in via principale, sull'organismo di mediazione, il cui responsabile, ricevuta la domanda di mediazione, è tenuto – ai sensi del tenore letterale dell'art. 8, comma 1, cit. – a designare il mediatore e fissare il primo incontro, essendo così, almeno inizialmente, l'unico soggetto in possesso dei dati (in particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell'incontro) da comunicare alla parte chiamata.

Del resto, è sull'organismo che grava “la responsabilità del buon andamento della procedura di mediazione o, quantomeno, dell'espletamento di un serio tentativo affinché essa abbia esito positivo”.

Il soggetto onerato. Una volta riaffermata questa posizione il Ministero ritiene, però, di rivedere la sua posizione sull'efficacia dell'eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante nel senso che essa può sostituire la comunicazione omessa o ritardata da parte dell'organismo.

Ed infatti, la parte istante – invero non obbligata, ma semplicemente onerata in tal senso – ha interesse a interrompere la prescrizione e a non incorrere nella decadenza con la conseguenza che sarebbe irragionevole privarla della possibilità di adoperarsi in proprio per la produzione degli effetti della comunicazione ai fini della procedibilità, della prescrizione e della decadenza.

Il tutto ovviamente dovendosi comunque garantire – pur nella possibilità di ricorrere a qualunque mezzo di comunicazione – la certezza dell'an e del quando della comunicazione e restando in capo all'organismo la responsabilità se nessuno (organismo o parte) effettua la comunicazione alla parte chiamata.

Una considerazione… “persuasiva”. La ricostruzione operata dal Ministero è perfettamente coerente con il quadro normativo nel senso che, effettivamente, l'art. 8 comma 1 consente di effettuare la comunicazione alla parte chiamata (vieppiù necessaria per la domanda di mediazione nel caso di impugnazione di delibera assembleare depositata l'ultimo giorno).

Tuttavia, la posizione precedente secondo cui il regolamento dell'Organismo di mediazione non dovrebbe poter prevedere la “delega” alla parte chiamata come modalità di default rispondere meglio ad una funzione importante e “persuasiva” della comunicazione della domanda di mediazione.

Ed infatti, a mio avviso conta molto anche la percezione della parte chiamata quando riceve una comunicazione: più efficace secondo me per far comprendere sin da subito la terzietà dell'istituzione che amministra la mediazione, se proveniente dall'Organismo (che è soggetto terzo e indifferente) piuttosto che dalla controparte (specialmente poi per la verifica della regolarità della comunicazione che il mediatore dovrà effettuare all'incontro di mediazione).

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.