Il socio non è legittimato a opporsi all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Francesco Spina
17 Settembre 2021

La questione giuridica sottesa al decreto del Tribunale di Napoli, che si commenta, verte nello stabilire se il socio che vanti un credito nei confronti di una società che ha predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti e relativa transazione fiscale sia o meno legittimato ad opporsi all'omologa del relativo accordo.
Il caso

Lasocietà di capitali Alfa, parte di un gruppo societario, proponeva ricorso al fine di ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, presentando anche una proposta di transazione fiscale.

Nel caso di specie, la Procura della Repubblica di Avellino aveva disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., un sequestro nei confronti della debitrice fino a concorrenza dell'importo di euro 97.615.847.70, a seguito della contestazione dei reati di cui agli artt. 10-ter e 11 D.Lgs. 74/2000, 648-ter, n. 1, c.p. e 2621 c.c., con relativa nomina del custode giudiziario.

A seguito di ciò, l'assemblea dei soci nominava un nuovo organo amministrativo.

La custodia giudiziaria e la nomina dei nuovi organi amministrativi facevano emergere che tutte le società appartenenti al gruppo manifestavano una situazione di ingente deficit patrimoniale, in particolar modo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane (creditrici, da sole, di oltre 100 milioni di euro nel bilancio consolidato).

Le verifiche di cui sopra conducevano a rinvenire le principali ragioni di crisi nei trasferimenti di risorse finanziarie avvenuti tra le varie società del gruppo, non sempre riconducibili a corrette operazioni economiche; nella presenza di costi di gestione assolutamente incongrui rispetto all'effettivo volume di ricavi della società; nell'emersione di costi addebitati alle varie società del gruppo estranei alla gestione operativa; nella corresponsione di compensi per il soggetto economico di riferimento, non in linea con i risultati gestionali delle società; nell'ingiustificato drenaggio di risorse finanziarie in danno delle società del gruppo.

Stante tale consistente esposizione debitoria, la proponente società predisponeva un accordo di ristrutturazione debitoria, destinando alla propria esdebitazione la provvista finanziaria rinvenibile da una operazione commerciale.

La società proponente dichiarava e documentava di essere dunque addivenuta alla formalizzazione di accordi con oltre il 60 % dei creditori sociali e che le offerte transattive, come peraltro confermato nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 161, comma 3,L.F., oltre ad essere suscettibili di concreta e rapida realizzazione, rappresentavano la miglior soluzione per i creditori, preferibili sia all'alternativa rappresentata dallo scenario fallimentare, che a quello di natura concordataria.

Ciò anche riguardo alla loro idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei alle intese, nei termini previsti dall'art. 182-bis, comma 1, lett. a) e b), L.fall..

Tali accordi erano proposti per l'omologa al Tribunale di Napoli, competente per territorio.

Avverso tale richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione si opponevano un socio della società controllante e alcuni lavoratori.

In particolare, il socio evidenziava di essere legittimato ad opporsi all'omologazione, sia perché creditore non aderente all'accordo proposto, sia perché interessato secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 4, l.fall..

Tali rilievi non erano condivisi dal Tribunale di Napoli, il quale affermava che l'opponente non aveva un interesse concreto ed attuale ad opporsi all'omologazione, in quanto gli atti che concernono l'amministrazione della società possono essere oggetto di impugnazione solo attraverso gli strumenti predisposti dall'ordinamento.

Seguiva il rigetto delle opposizioni e l'omologa degli accordi di ristrutturazione e la correlata transazione fiscale.

La questione giuridica e la soluzione offerta dal Tribunale

La questione giuridica sottesa nel caso in esame verte nello stabilire se il socio che vanti un credito nei confronti di una società che ha predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti e relativa transazione fiscale sia o meno legittimato ad opporsi all'omologa del relativo accordo.

A fronte della proposta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e relativa transazione fiscale formulata dalla società, veniva proposta opposizione da un socio della stessa, il quale prospettava la sua qualifica di creditore non aderente all'accordo.

Il Giudice adito non condivideva tale opposizione e la rigettava omologando l'accordo.

Secondo il Tribunale di Napoli il socio che vanti un credito nei confronti della società, ma che sia estraneo all'accordo di ristrutturazione dei debiti, non risulta legittimato ad opporsi all'omologa dell'accordo.

Il socio, infatti, trovandosi in una posizione interna alla società, può impugnare le scelte di gestione sociale attraverso le azioni specificatamente a lui riservate, ma non può opporsi all'omologazione degli accordi di ristrutturazione proposti dalla debitrice.

Con tale decisione il Tribunale di Napoli si pone in continuità sia con quanto affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 4919/1995), sia con un precedente di merito (v. Trib. Bologna sez. IV, 17 novembre 2011).

Osservazioni

Va da sé che il socio, pur non avendo un interesse diretto a far rilevare l'inammissibilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non sarà certamente privo di tutele.

Egli, invero, potrà evidenziare la eventuale “mala gestio” dell'organo amministrativo mediante l'azione di responsabilità dello stesso e consequenziale rimozione e nuova nomina di amministratore ex art. 2409 c.c., nonché, laddove emerga il mancato soddisfacimento del credito vantato, il socio creditore potrà presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, trattandosi di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione degli accordi (v. Cass. 13850/2019).

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