Rendita Inail e aggravamento dopo 10 anni dall'infortunio?

20 Settembre 2021

La domanda di rendita nei confronti dell'INAIL è proponibile ove, sussistendo già una percentuale di inabilità, sia raggiunta la soglia richiesta dopo dieci anni dall'infortunio? La rendita per inabilità permanente è una prestazione economica consistente in un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro cui presupposti sono: la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale...

La domanda di rendita nei confronti dell'INAIL è proponibile ove, sussistendo già una percentuale di inabilità, sia raggiunta la soglia richiesta dopo dieci anni dall'infortunio?

La rendita per inabilità permanente è una prestazione economica consistente in un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro cui presupposti sono: la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale; il grado di inabilità permanente compreso tra l'11% (16% se post 25 luglio 2000) ed il 100%.In forza dell'art. 83, co .8, d.P.R. n. 1124/1965, entro dieci anni dalla data dell'infortunio, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'INAIL la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

II termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio non preclude, infatti, la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre tale termine ove venga rispettato quello fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R. (rectius 3 anni).

Tuttavia il lamentato aggravamento deve essersi verificato entro il decennio dall'infortunio, atteso che tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della stabilizzazione dei postumi che, se successivi ai dieci anni, venendo meno la presunzione assoluta posta dal citato art. 83, co. 8, perdono la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro, per cui l'avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita.

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