Copie fotografiche di scritture: quando è efficace il disconoscimento?

Redazione scientifica
21 Settembre 2021

Ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'onere che grava sulla parte non è solo quello di un disconoscimento «espresso», atteso che per via giurisprudenziale è stato introdotto l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli «aspetti differenziali» tra copia prodotta e originale.

L'opposizione allo stato passivo proposta da una banca veniva respinta dal Tribunale per la circostanza che il Fallimento aveva disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle fotocopie delle note di iscrizione ipotecaria prodotte dall'opponente. La banca proponeva ricorso per cassazione, contestando la decisione del Tribunale per aver conferito valore assorbente al disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dalla banca; in particolare, il Fallimento non si sarebbe potuto limitare al disconoscimento generico (assumendo trattarsi di «sbiadite copie fotostatiche inutilizzabili»), ma avrebbe dovuto indicare in quali punti la copia costituisse un «falso».

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Invero, in disparte un orientamento giurisprudenziale ormai datato (Cass civ., n. 4912/2017), la successiva giurisprudenza della Corte, dalla quale i giudici non hanno motivo di discostarsi, ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, «attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale». Nel caso in esame, il Fallimento non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi: il tribunale ha pertanto errato nel ritenere efficace il disconoscimento.

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