Servitù coattiva d'acquedotto: l'azione deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi

Redazione scientifica
22 Settembre 2021

In materia di servitù coattiva d'acquedotto vale il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9685/2013, secondo il quale l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via; né, al fine è bastevole alla parte istante allegare che su tutte le altre tratte o su talune di esse, il passaggio avvenga precariamente.

Una S.r.l. agiva in

negatoria servitutis

nei confronti di un'azienda elettrica in quanto nel sottosuolo del fondo di proprietà dell'attrice vi erano delle condotte, attraverso le quali la convenuta utilizzava acque per produrre energia elettrica; quest'ultima affermò, in via principale, la sussistenza di servitù consensuale e, in subordine, avanzò domanda di servitù coattiva d'acquedotto. Il Tribunale dichiarava la

libertà del fondo attoreo

e condannava la convenuta alla rimozione dei tubi e al risarcimento del danno. La Corte d'appello di Trento rigettava l'impugnazione dell'azienda elettrica.

La suddetta azienda ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte locale non avrebbe applicato correttamente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9685/2013 in materia di servitù di passaggio, atteso che nella specie non ricorreva la necessità della partecipazione «al processo dei proprietari di altri fondi frapponentesi tra quello supposto intercluso e la via pubblica», poiché tra «il fondo asservito dall'attrice e quello su cui insiste la centrale elettrica non sono frapposti altri fondi».

La doglianza è infondata. La Corte locale ha infatti corretta applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9685/2013, secondo il quale «l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via…». Sottolineano i giudici che «il discrimen disegnato dalla ricorrente tra la servitù prediale e quella di acquedotto, al fine che qui rileva, non persuade: infatti, così come per la servitù prediale, anche per quella di acquedotto, si tratta di assicurare per la sua interezza il percorso che, in questo caso, conduce dalla fonte alla centrale idroelettrica». Né assume significato dirimente «la circostanza, enfatizzata nel ricorso, che il fondo di cui trattasi sia l'ultimo, poiché a immediata valle di esso è collocata la centrale elettrica dell'azienda elettrica e non il primo o uno di mezzo: quel che rileva è che l'acquedotto, senza soluzione di continuità, giunga dalla fonte a destinazione». In definitiva, trattasi di conclusione perfettamente identicaa quella che si verifica per le servitù prediali, occorrendo che su tutto il percorso il fondo aspirante dominante abbia titolo per il transito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.