Ed ecco che le alternative percorribili per il risanamento dell'azienda si traducono in un particolare percorso per la “composizione negoziata” della crisi, di cui agli artt. 2-13 D.L. n. 118/2021, la cui entrata in vigore è fissata al 15 novembre 2021.
L'imprenditore commerciale e agricolo che rilevi uno squilibrio patrimoniale o finanziario tale da rendere “probabile” la crisi o l'insolvenza, “può chiedere” la nomina di un esperto con istanza alla Camera di Commercio presso cui vi è la sede legale. L'esperto “agevola le trattative tra l'imprenditore e i creditori” (art. 2).
L'istanza deve seguire il modello delineato dall'istituenda piattaforma telematica nazionale, che evidenzia anche modelli-test di “ragionevole perseguibilità del piano”, mentre ogni Camera di Commercio offrirà una lista di esperti indipendenti, la cui nomina, per ogni istanza di composizione, viene affidata ad una Commissione camerale che vede al suo interno un magistrato della locale Sezione Imprese, un membro prefettizio, un membro camerale (art. 3).
L'esperto deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., avere una sostanziale indipendenza dalle parti, ed è protetto dalla garanzia del segreto professionale di cui agli artt. 103 e 200 c.p.p. (art. 4).
La presentazione dell'istanza sulla piattaforma telematica non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari (art. 4, comma 6). Con l'istanza l'imprenditore deve allegare:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- una situazione patrimoniale-finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell'istanza;
- l'elenco dei creditori e delle cause di prelazione;
- il certificato unico dei debiti tributari e contributivi;
- la situazione debitoria risultante all'Agenzia delle Entrate;
- l'estratto aggiornato a non più di tre mesi dall'istanza della Centrale rischi.
L'incarico dell'esperto deve concludersi, salvo eccezionali proroghe, in sei mesi (art. 5).
Le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore con l'istanza, ed esse si traducono nel divieto di esecuzioni o iniziative cautelari, che restano paralizzate. Conseguentemente, i creditori non possono rifiutare la prestazione dei contratti pendenti invocando l'eccezione di inadempimento (art. 6).
L'effetto protettivo si produce in automatico con la pubblicazione dell'istanza (art. 6, comma 4), mentre il controllo giurisdizionale sulla protezione richiesta si esercita in parallelo, dopo la presentazione di un ricorso e con l'ausilio di udienze in videoconferenza. A norma dell'art. 7, infatti, contestualmente all'istanza l'imprenditore deposita ricorso al tribunale della sede legale per la conferma dei provvedimenti cautelari.
Egualmente, e sempre con l'istanza, l'imprenditore può chiedere e conseguire in automatico la sospensione degli obblighi di intervento sul capitale, di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (art. 8).
La gestione dell'impresa è lasciata all'imprenditore, che tuttavia deve segnalare all'esperto gli atti straordinari, ed il dissenso di questi (ove non rispettato) viene ufficializzato sul Registro Imprese (art. 9). In mancanza di esso si instaura una disciplina di tacito assenso.
Fondamentale, nella dinamica dell'istituto, è il riflesso che si determina nei rapporti negoziali con i terzi, ove l'imprenditore abbia chiesto e ottenuto la relativa autorizzazione del tribunale così come disegnata dall'art. 10.
Ed infatti, ove il tribunale convenga sulla funzionalità, rispetto alla continuità aziendale, siccome prospettata dall'imprenditore:
a) può autorizzare la stipula di finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.fall., provenienti anche dai soci o da società del gruppo;
b) può rideterminare equamente le condizioni di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, ove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa della pandemia in tal modo rilanciando il sinallagma contrattuale.
c) può autorizzare il trasferimento dell'azienda o di suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., tranne che per i rapporti di lavoro: il che equivale alla liberazione dell'acquirente dalla solidarietà per i debiti aziendali.
Anche in questo caso la garanzia processuale si realizza nella forma camerale.
Si noti che gli atti assentiti dall'esperto o autorizzati dal tribunale hanno efficacia ultrattiva, conservando il loro effetto anche in una successiva procedura concorsuale classica (art. 12).
La conclusione del percorso (art. 11) è poliedrica, in sintonia con un modello consensuale ancorché regolamentato.
L'imprenditore può infatti:
- concludere un contratto tout court con i creditori, che produce gli effetti premiali con il placet dell'esperto;
- concludere una convenzione di moratoria secondo il (nuovo) art. 182-octies l.fall.;
- concludere un vero e proprio piano di risanamento con gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall, senza tuttavia l'attestazione del professionista in quanto sostituita dal placet dell'esperto;
- domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 182 bis, septies e novies, anche a percentuale di assenso ridotta con il placet dell'esperto.
Il ricorso alle ordinarie procedure concorsuali (art. 11, comma 3) rappresenta invece un epilogo non extra ordinem.
In questo contesto rappresenta egualmente una conseguenza fisiologica la possibilità di formulare l'istanza in funzione del risanamento di un gruppo (art. 13), nel quale caso la tutela giurisdizionale dei diritti viene attratta al Foro della sede dell'ente/società che esercita la funzione di direzione e di coordinamento.
Per l'ipotesi di impossibile raggiungimento di un accordo con i creditori, vi è la possibilità di promuoevere un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. I tratti processuali, più agevoli, sono delineati dall'art. 18 che, ad esempio, sostituisce la figura formale del Commissario giudiziale con quella di un ausiliare nominato ex art. 68 c.p.c.
Da dire, infine, che il modello di composizione della crisi, di cui sopra si sono delineati i tratti principali è, giusta la disposizione di cui all'art. 17, esteso anche alle “Imprese sotto soglia”, in questo caso con alcune semplificazioni processuali.