Curatore speciale di società fino alla nomina del nuovo amministratore

22 Settembre 2021

In una causa di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa da un socio nei confronti dell'amministratore di una s.r.l., sussiste sempre il conflitto di interessi tra l'amministratore stesso (legittimato passivo dell'azione risarcitoria) e l'ente da lui rappresentato (litisconsorte in giudizio), tanto da rendersi necessaria la nomina di un curatore speciale per la società ex art. 78 c.p.c.

Il curatore speciale di una società ex art. 78 c.p.c. ha la rappresentanza processuale dell'ente ed esercita tali poteri solo via provvisoria e temporanea finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Da ciò consegue che, una volta nominato il nuovo amministratore, alla società deve essere concesso termine per costituirsi in giudizio facendosi rappresentare dal nuovo soggetto nominato essendo il curatore speciale ormai privo di potersi

Il caso. La vicenda riguarda un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa nei confronti dell'amministratore di una s.r.l. da parte di un socio.

In primo grado la società si era costituita a mezzo di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Nel prosieguo del giudizio l'amministratore era stato revocato con ordinanza cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. e si era quindi dimesso. La sentenza del Tribunale, confermata in appello, aveva portato alla condanna dell'amministratore al risarcimento danni in favore della società.

Il soccombente ricorre in Cassazione.

La decisione della Corte. Il ricorso si fonda essenzialmente su questo motivo: pur essendo stato nominato un nuovo amministratore, nel corso giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio con la società rappresentata dal nuovo amministratore.

In sostanza erano cessate le condizioni ex art. 78 c.p.c. per la permanenza del curatore speciale e pertanto la società doveva costituirsi con il nuovo legale rappresentante.

La Cassazione ritiene il motivo di ricorso manifestamente fondato.

Il punto che interessa è relativo al secondo comma e alla nozione di "conflitto di interessi".

Secondo la Corte tale evenienza sussiste in caso di "incompatibilità di interessi" tra rappresentante e rappresentato anche quando il contrasto è meramente potenziale ed astratto.

Ciò inoltre avviene ogni volta in cui vi sia possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore di interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (così Cassazione 8803/2003).

La fattispecie sussiste sempre pacificamente nelle azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. giacché l'amministratore è convenuto in giudizio ed è legittimato passivo della domanda di risarcimento danni cagionati alla società.

Egli ha quindi una posizione antitetica rispetto alla persona giuridica che rappresenta.

Inoltre, poiché, come detto, è sufficiente che il conflitto sia in astratto, è irrilevante la posizione che decide di assumere la società nel corso del giudizio.

La Corte si sofferma sulla durata dell'incarico di curatore speciale.

Il primo comma dell'art. 78 c.p.c. sopra citato specifica che l'ufficio permane "finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza".

Analoga disposizione manca per il secondo comma, ma la Cassazione ritiene che la ratio generale dell'istituto debba portare alla medesima conclusione.

L'art. 78 c.p.c. infatti attribuisce a un curatore estraneo alla società la legittimazione processuale a stare in giudizio per gestire provvisoriamente gli interessi processuali dell'ente.

Per il giudice infatti è sufficiente individuare e nominare la persona da incaricare perché è la legge stessa che attribuisce i poteri rappresentativi per un periodo di tempo limitato, fino a che subentri, appunto, il soggetto a cui spetti la rappresentanza.

Gli Ermellini aggiungono che l'art. 78 c.p.c. è una norma prettamente "processuale" e si distingue pertanto dagli artt. 320 e seguenti c.c. che dettano disposizioni di carattere invece sostanziale.

Nel primo caso il provvedimento del giudice è di natura decisoria e giurisdizionale, mentre nel secondo caso di natura amministrativa (in tal senso Cassazione 10822/2001).

Una volta ripristinata quindi la regolare rappresentanza dell'ente, il suo curatore speciale cessa il proprio ufficio e il giudice - verificata la situazione - deve concedere termine (utilizzando l'art. 182 c.p.c.) alle parti per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza.

Nella fattispecie in esame invece, nonostante la nomina del nuovo amministratore da parte della società, la stessa continuava ad essere rappresentata in giudizio dal curatore che - ormai - aveva perduto i poteri relativi.

Secondo la Cassazione da ciò deriva la radicale nullità del procedimento poiché la società, sin dal primo grado, non aveva avuto possibilità di esercitare il contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice.

La Corte osserva tuttavia che il caso non rientra nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. per il rinvio del giudizio direttamente in primo grado.

Pertanto la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello che dovrà procedere - nel contraddittorio con la società regolarmente rappresentata - alla rinnovazione degli atti processuali e consentire all'ente le attività non ancora ammesse.

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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