E' nulla la notifica ex art. 140 c.p.c. se la relata non indica il tentativo di ricerca della persona in grado di riceverla?
23 Settembre 2021
Massima
L'omessa attestazione, nella relata di notifica redatta dal messo comunale, del compimento delle ricerche dei soggetti indicati nell'art. 139 c.p.c. potenzialmente consegnatari dell'atto, rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita. Il caso
La quaestio juris esaminata dai giudici di legittimità trae origine dal vizio di notificazione ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento relativa ad omesso od inesatto versamento di tributi, attesa, da parte del contribuente, la dedotta giuridica inesistenza o la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento. La questione
La questione attiene alla duplice doglianza riferita alla giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento per radicale mancanza della relazione di notifica, unico documento idoneo a provare il compimento delle attività dell'ufficiale notificatore, non potendo attribuirsi valenza di relata all'attestazione apposta in calce all'avviso di accertamento dal messo notificatore comunale, incaricato della notifica dall'Agenzia delle Entrate, ed alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per la mancata indicazione nella relazione di notifica del procedimento notificatorio adottato, delle operazioni svolte dall'agente notificatore di ricerca del destinatario, e delle altre persone abilitate alla ricezione dell'atto, nonché dell'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito dell'atto in Comune, adempimenti previsti, a pena di nullità, nell'ipotesi in cui la notifica venga effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo non conforme a diritto la valutazione compiuta dai precedenti giudici di merito riferita all'eseguita notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento, in tale ottica, rilevando che nella fattispecie scrutinata, la relazione di notifica apposta in calce all'avviso de quo non reca alcuna attestazione del messo comunale notificatore circa la temporanea irreperibilità, all'indirizzo indicato, del destinatario, né circa l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto, ovvero, l'eventuale rifiuto alla ricezione da parte di quest'ultimi. Infatti, nel procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'impossibilità di consegnare l'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte dallo stesso codice di rito, rappresenta l'ineludibile presupposto per il legittimo ricorso ai successivi adempimenti - deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell'immobile, invio di notizia con raccomandata - idonei a far sì che la notifica possa perfezionarsi per irreperibilità temporanea del destinatario. Conseguentemente, chiosano i giudici di legittimità, il mancato reperimento od il rifiuto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario o degli altri soggetti alternativamente indicati dall'art. 139 c.p.c., nell'ordine tassativamente ivi indicato, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, quale unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo né essere dimostrata aliunde nè desunta, implicitamente, dalla tipologia di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. Osservazioni
La Cassazione ha riformato l'impugnata pronuncia, la quale, aveva fondato l'affermazione di validità della notifica eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c. dell'avviso di accertamento su documenti diversi dalla relata di notifica, senza invece arrestarsi al rilievo dell'assoluta mancanza, nella stessa relata di notifica, di ogni indicazione circa le operazioni del messo comunale notificatore, di ricerca e reperimento dei soggetti possibili consegnatari dell'atto. Nello specifico, è opportuno ricordare come la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dovendo il notificante effettuare le relative ricerche al fine di accertare che il notificando non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2019, n.6765; Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2018, n.2877). Secondo Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 25489, l'art. 139 c.p.c. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (In senso conf., cfr. Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2010, n. 2266; Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15755). Ciò posto, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio – come nella specie in concreto effettuata - con il rito degli irreperibilidi cui all'art. 140 c.p.c. atteso il minore grado di conoscenza legale che essa è idonea, in tesi, ad assicurare – ha carattere eccezionale ed è quindi subordinata alla concreta situazione di irreperibilità del destinatario dell'atto, che consegue all'impossibilità di eseguirne la consegna «a mani» del medesimo notificando, ovvero, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente, ed in sequenza tassativa indicati nell'art. 139 c.p.c., vale a dire ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Trattasi di un principio consolidato da tempo (Ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1995, n.1387), tanto che al riguardo, si è infatti affermato che il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8214), sulla cui scorta, si è quindi ritenuta la nullità della notificazione eseguita nelle mani del portiere o del vicino di casa (Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2013, n.22151) quando la relazione dell'incaricato della notifica non contenga l'indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale (Cass. civ., sez. VI. 9 gennaio 2013, n. 371; Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2010, n.19417; Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1998, n.4739). In particolare, per quanto attiene alla consegna a «persona di famiglia», la Cassazione ha ritenuto che l'atto da notificare debba essere consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, a cui è equiparato quello di affinità, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto, superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario senza che a tale fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo, attestante che quest'ultimo abbia altrove la propria residenza (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2021, n.11228; Cass. civ., sez. trib., 18 giugno 2020, n.11815; Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2017, n.26928, che ha ritenuta valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nella residenza del destinatario medesimo; Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 21362; Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2006, n.23368). Tale impossibilità - di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni come in precedenza indicati - deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma della notificazione disposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Soltanto in mancanza delle persone sopra indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, ad un vicino di casa che accetti di riceverla, i quali, devono sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Infine, sempre ai sensi dell'art. 139 c.p.c. se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano od a chi ne fa le veci. Conseguentemente, come rilevato nell'ordinanza in commento, la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. esige che nella relata redatta dal pubblico ufficiale notificatore – nella fattispecie il messo comunale – debbano essere formalmente indicate tutte le attività concretamente espletate dal medesimo notificatore, il cui solo esito negativo riferito all'impossibilità di notificare l'atto a mani del destinatario consente di azionare il residuo rimedio della notificazione per irreperibilità, la quale, a sua volta, richiede la prova che siano stati ritualmente eseguiti i tentativi suddetti, alle persone menzionate nell'ordine indicato dall'art. 139 c.p.c. La pronuncia in commento, «rispolvera» quindi l'orientamento secondo cui ai fini considerati dall'art. 140 c.p.c., l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificatore a pena di nullità, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c. in concreto adottata (Cass. civ., sez. trib. 27 maggio 2011 n. 11713; Cass. civ., sez. trib., 17 novembre 2000, n.14890; Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1998, n. 3497; Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1996, n. 8071; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 1996, n. 7309). In tale ottica, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perchè, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass. civ., sez. VI, 9 luglio 2020, n.14454). A ciò occorre aggiungere la considerazione che anche il compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione, che sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fà anch'essa fede sino a querela di falso (Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2019, n.1699) solo per le attività compiute, le dichiarazioni ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, in quanto risultanti dall'atto redatto con le richieste formalità, nel luogo dove è formato, mentre non fanno prova fino a querela di falso le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario fuori dall'esercizio delle funzioni pubbliche che a lui sono commesse. Infatti il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione in caso di omissione di uno di tali adempimenti (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2011 n. 11713, cit.). Inoltre, quanto sopra evidenziato nell'ordinanza in commento, torna utile anche per rimarcare la differenza tra la figura prevista dalla suddetta norma (art. 140 c.p.c.) rispetto a quella enunciata nell'art. 143 c.p.c. la quale, risiede nel fatto che la notifica al destinatario irreperibile presuppone che siano esattamente individuati i luoghi di residenza, domicilio o dimora, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., mentre la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti implica che il notificante non sappia in alcun modo dove il destinatario si trovi, e sia conseguentemente nell'impossibilità di venirne a conoscenza (Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2014, n.15771). Riferimenti
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