Green pass obbligatorio anche per gli amministratori di condominioFonte: DL 21 settembre 2021 n. 127
23 Settembre 2021
La normativa. Il 21 settembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il Legislatore con l'art. 3 del decreto (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato), al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha introdotto il nuovo art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). Secondo la disposizione in commento dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Dunque, alla luce del nuovo disposto normativo, sia i datori di lavoro che i lavoratori sono obbligati al rispetto dei predetti obblighi.
Datori di lavoro. Sono tenuti entro il 15 ottobre 2021 a organizzare un piano di controlli e alla nomina degli incaricati alle verifiche. Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate "prioritariamente al momento dell'accesso". I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.
I lavoratori. Nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Se il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Quali conseguenze per gli amministratori di condominio? Secondo una prima interpretazione della norma,la normativa non fa distinzione tra uffici aperti al pubblico o privati, o tra categorie e settori. Pertanto sia l'amministratore di condominio che i suoi dipendenti in studio devono essere in possesso di Green Pass. Dalla lettura della norma, inoltre, si evince anche il Green Pass sembrerebbe obbligatorio anche per i formatori nel caso in cui lo studio di amministrazione organizzi corsi di formazione per il personale dipendente o aperti al pubblico. |