Soccombenza reciproca anche nel caso in cui l'accoglimento parziale della domanda abbia riguardato la misura quantitativa

Redazione scientifica
23 Settembre 2021

La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

In un giudizio promosso dal correntista P.D. nei confronti di una banca, il Tribunale rigettava le domande proposte dall'attore, tra cui quella inerente alla restituzione di somme. Interposto appello da parte di P.D., la Corte, espletata CTU, accoglieva parzialmente la domanda del correntista e rideterminava il saldo del conto a debito di quest'ultimo. Nel regolamentare le spese di lite dei due gradi di giudizio, la Corte affermava di aver tenuto conto della prevalente soccombenza dell'appellante, del suo comportamento processuale, del fatto che aveva insistito nelle domande anche a seguito di CTU. Ha quindi posto le spese a carico dell'appellante nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale decisione, P. D. proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione alle spese del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda. In particolare, in ragione della reciproca soccombenza, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, al più, disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo prospettato. Invero, «la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. civ., n. 10113/2018). Nel caso di specie, la decisione impugnata non risulta aver applicato il principio anzidetto.

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