Decreto ingiuntivo senza approvazione del preventivo
24 Settembre 2021
A Tizio viene notificato decreto ingiuntivo per mancato pagamento di contributi condominiali relativi al preventivo di gestione dell'anno 2021. Causa Covid, tuttavia, le rate azionate dal Condominio fanno riferimento a uno stato di ripartizione mai approvato dall'assemblea, ma solamente caricato in via provvisoria sul sito web del Condominio. La maggioranza dei condomini ha peraltro dato assenso allo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, ma l'Amministratore persiste nel non convocarla. Un'eventuale opposizione di Tizio per violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. è fondata?
Preliminarmente si osserva che l'inerzia dell'amministratore alla convocazione di assemblea non rileva ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Tale comportamento, eventualmente, può essere valutato ai fini di un'eventuale revoca dell'amministratore. Quanto alla questione procedurale (opposizione a decreto ingiuntivo), sono necessari alcuni chiarimenti per comprendere il problema. In particolare, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (art. 66, comma 1, disp. att. c.c.). Secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la portata della disposizione di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., non accennando ad alcuna distinzione, sembra possa comprendere «tutte» quelle ipotesi in cui l'obbligo dei condomini di pagare i contributi condominiali possa derivare dal bilancio preventivo, dal bilancio consuntivo, o attinenti ad un esercizio pregresso. Per meglio dire, la delibera di approvazione del bilancio fa sì che l'eventuale decreto ingiuntivo contro i debitori sia «provvisoriamente esecutivo» ossia debba essere pagato immediatamente, prima dei consueti quaranta giorni concessi, nella generalità dei casi, a beneficio di chi subisce la notifica di un decreto ingiuntivo. Dopo questa doverosa precisazione, nel quesito in esame l'amministratore ha notificato il decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini in base stato di ripartizione (caricato sul sito condominiale) e mai approvato dall'assemblea. In argomento, i giudici di legittimità hanno osservato che la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione delle spese non costituisce un presupposto processuale o una condizione dell'azione monitoria, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore nei confronti del condòmino moroso per la riscossione delle quote trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico (Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2017, n. 10621. Sulla stessa linea interpretativa anche Cass. civ., sez. II, 29 dicembre1999, n. 14665 e Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1994, n. 2452). La delibera di approvazione del preventivo di spese costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2000, n. 15017). A questo punto, però, occorre interpretare la citata giurisprudenza: l'esistenza di un riparto della spesa approvata dall'assemblea ha la propria utilità in ragione della possibilità di ottenere la formula della provvisoria esecutività, così come previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. Ragionando diversamente, senza approvazione del riparto (caricato sul web non significa nulla), in caso di ingiunzione, ove il condomino dovesse proporre opposizione, spetterebbe al condominio, nel giudizio ordinario che si attiva a seguito della suddetta opposizione, provare la misura del credito (documenti a sostegno della propria pretesa). In pratica, l'amministratore non può chiedere “formalmente” nulla in base al preventivo non approvato; tuttavia, il condominio deve pur continuare a funzionare (spese ordinarie come energia elettrica, pulizia, manutenzione, ecc.), sicché, in tal caso, potrebbe chiedere anticipi in misura uguale al preventivo dell'anno precedente (ultimo approvato). In caso di procedura, spetterà al giudice valutare la fondatezza della pretesa monitoria. Resta inteso che in difetto di riparto spese debitamente approvato, l'amministratore potrà ricorrere all'azione ordinaria (Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1997, n. 4393).
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