Responsabilità dell'amministratore di fatto e risarcimento del danno

La Redazione
24 Settembre 2021

Il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore...

«Il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore».

La Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'amministratrice di fatto di una s.r.l., dichiarata fallita, al risarcimento del danno per atti di mala gestio: nello specifico, la Corte territoriale ravvisava in capo all'amministratrice de facto una pluralità di gravi condotte omissive e riteneva sussistente una situazione di abbandono gestionale e di inadempimento di ogni norma di corretta amministrazione, tali da giustificare il collegamento causale con il deficit patrimoniale della società.

La donna ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello avesse liquidato il danno a suo carico utilizzando il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore «almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato» e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (Cass. civ., sez. unite, n. 9100/2015).

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'Appello ha applicato correttamente tale principio, accertando una situazione di totale abbandono gestionale e di inadempimento di ogni norma di corretta amministrazione, fra cui il mancato invio delle dichiarazioni fiscali, nonché la corrispondenza integrale tra il riscontrato deficit patrimoniale e le conseguenze delle violazioni degli obblighi gestori degli amministratori.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: Dirittoegiustizia.it)

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