La responsabilità della banca negoziatrice in caso di bene emissione di assegno circolare

Redazione Scientifica
24 Settembre 2021

Secondo le prassi bancarie consolidate, la richiesta all'istituto emittente di assegno circolare deve essere garantita da una conferma scritta della banca trattaria e dalla verifica dell'identità del soggetto che ha fornito il bene-emissione, restando altrimenti responsabile la negoziatrice per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno.

Secondo le prassi bancarie consolidate, la richiesta all'istituto emittente di assegno circolare deve essere garantita da una conferma scritta della banca trattaria e dalla verifica, in occasione di successivo contatto telefonico, dell'identità del soggetto che ha fornito il bene-emissione (assegno), restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno.

Infatti, il solo contatto telefonico tra banca negoziatrice e banca emittente non dà certezza sul contenuto della comunicazione, anche qualora esso avvenga con un funzionario della seconda, poiché non si possono escludere errori di comprensione tra i due interlocutori.

Si veda:

Art. 1176 c.c.

R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

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