Poteri istruttori dell'ufficio nei limiti dei fatti dedotti dalle parti

La Redazione
24 Settembre 2021

Le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'Ufficio finanziario non possa porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato. Tuttavia, ciò non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, nell'esercizio di poteri istruttori d'ufficio.

Le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'Ufficio finanziario non possa porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato. Tuttavia, ciò non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, nell'esercizio di poteri istruttori d'ufficio.

In virtù di ciò è legittima l'ordinanza con cui il Collegio, in un giudizio finalizzato ad ottenere l'annullamento di un avviso di liquidazione dell'imposta sulle successioni, ordini l'esibizione della documentazione attestante l'esistenza di passività deducibili dall'asse ereditario.

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