Procedimento disciplinare e documentazione aziendale relativa all'incolpazione del lavoratore

Sabrina Apa
27 Settembre 2021

L'art. 7 della L. n. 300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore incolpato la documentazione aziendale relativa all'incolpazione “restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa...

L'

art. 7 della L. n. 300/1970

non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore incolpato la documentazione aziendale relativa all'incolpazione “restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa”.

Nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato illegittimo il licenziamento ex

art. 18, comma 6, L. 300/1970

per violazione del procedimento disciplinare consistente nel non aver consentito alla lavoratrice di visionare i filmati posti a base dell'incolpazione.

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