La freezing injunction impedisce il riconoscimento di sentenza straniera?

Redazione scientifica
27 Settembre 2021

Nella sentenza in esame la Corte verifica la compatibilità con l'ordine pubblico processuale, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, del provvedimento di freezing injunction, ordinanza di sequestro di origine anglosassone, evidenziandone gli elementi di affinità e di differenza con il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

P.M., H.S. e H.M ricorrevano per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della sentenza emessa dalla Royal Court of the Island of Guernsey. Secondo la Corte territoriale la sentenza straniera sarebbe stata pronunciata «in violazione dei diritti essenziali della difesa del convenuto, e ciò in ragione del provvedimento di freezing injunction (ordinanza di sequestro) emesso inaudita altera parte e con il quale era stato inibito al convenuto l'uso dei suoi beni fino ad euro 6.800.000, con il collegato ordine di comunicare la dislocazione dei dieci beni di sua proprietà di maggior valore, il tutto accompagnato da diffida penale per il caso di inosservanza degli ordini.

I giudici di legittimità procedono preliminarmente ad un inquadramento dell'istituto, osservando come la freezing injunction costituisca misura cautelare che, in concorso con i presupposti del fumus e del periculum può essere impiegata allo scopo di impedire atti di disposizione sia di beni specifici, che di tutto il patrimonio del debitore. E' evidente una certa prossimità con l'istituto del sequestro conservativo, dal quale però si differenzia per il fatto può essere collegata con i provvedimenti sanzionatori che operano nei confronti della persona (possono culminare nell'inflizione della detenzione). Nell'articolata motivazione poi i giudici sottolineano come la Corte d'appello, nel formulare il giudizio di contrarietà della sentenza all'ordine pubblico, non si sia attenuta nozione di ordine pubblico processuale come emerge dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo quest'ultima, «il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, sicchè non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio» (Cass civ. 17519/1025). Questo essendo il quadro, occorreva, dunque, verificare se il convenuto potesse avvalersi di «armi» per reagire alle «armi» impiegate dall'attore. Ed in tal senso sarebbe bastato leggere l'ordinanza della Corte reale per constatare che essa era revocabile e modificabile ad istanza dell'interessato, essendo allo scopo già fissata, trattandosi di un provvedimento inaudita altera parte, un'apposita udienza. Neppure, da ultimo, un giudizio negativo in ordine alla compatibilità con l'ordinamento interno della freezing injunction può derivare dal rilievo che il suo funzionamento è legato alla minaccia di irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, il Contempt of the court, idoneo ad incidere sulla stessa libertà personale del destinatario del provvedimento ingiuntivo. Basti osservare che anche l'Italia conosce l'inibitoria sanzionata penalmente ex art. 388 c.p. e sanziona penalmente l'inosservanza dell'obbligo di verità in materia di privativa industriale

In definitiva, «l'affermazione del giudice di merito secondo cui la freezing injunction, in combinazione con il disclosure order e la minaccia del Contempt of the Court, si infrangerebbe contro la barriera dell'«ordine pubblico processuale» è destituita di fondamento.

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