Rifiuto di sottoporsi al vaccino da parte degli operatori di interesse sanitario e collocamento forzato in ferie
27 Settembre 2021
Ai sensi dell'art. 2109 c.c., il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie è assegnato al datore di lavoro, fermo restando che il suo esercizio implica il bilanciamento degli interessi imprenditoriali e del lavoratore e che esso deve compiersi secondo buona fede.
Nel caso di specie, il giudice ha osservato che il datore di lavoro nell'esercitare le sue prerogative derivanti dall'art. 2109 c.c., - collocando in ferie la lavoratrice che aveva rifiutato di vaccinarsi - ha agito con buona fede e correttezza, posto che la sua scelta, anche a ritenere che da essa sia derivato un “sacrificio” in capo alla dipendente, è senz'altro giustificata dal mantenimento del diritto alla retribuzione. Invero, - attraverso il godimento di ferie arretrate, implicante la corresponsione della retribuzione - il datore di lavoro ha adottato un trattamento maggiormente favorevole alla lavoratrice rispetto a quello che avrebbe potuto applicarle in forza dell'art. 4, D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021 sospendendola dal servizio e dalla retribuzione. |