Controlli difensivi: legittimi solo se ex post rispetto all'insorgere del sospetto

Teresa Zappia
27 Settembre 2021

Entro quali limiti, sospettando una condotta illecita in seno all'azienda, il datore può operare un controllo sui dati di traffico nel browser del pc in uso al dipendente?In linea con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul punto, si ritiene legittimo il controllo c.d. difensivo operato dal datore sulle strutture informatiche aziendali in uso al lavoratore...

Entro quali limiti, sospettando una condotta illecita in seno all'azienda, il datore può operare un controllo sui dati di traffico nel browser del pc in uso al dipendente?

In linea con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul punto, si ritiene legittimo il controllo c.d. difensivo operato dal datore sulle strutture informatiche aziendali in uso al lavoratore, purché tale operazione sia stata determinata dalla necessità di accertare lo stato dei fatti a fronte del sospetto di un comportamento illecito.

Il sospetto dell'attività illecita, in ogni caso, non consente di agire senza limiti, dovendosi comunque operare un bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Pertanto può ritenersi legittimo il controllo difensivo solo se finalizzato ad accertare la condotta illecita e quindi attuato ex post rispetto all'insorgere del sospetto.

Si precisa che il controllo è effettuato in concreto ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, e solo da allora, alla raccolta delle informazioni.

Circa i dati di traffico contenuti nel browser del pc in uso al dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post esclusivamente in relazione a quelli raccolti dopo l'insorgenza del sospetto e non anche in relazione a quelli già registrati in un momento precedente, dei quali non è comunque consentita l'utilizzazione ai fini disciplinari.

Cfr.: Corte Edu (GC), caso Lòpez Ribalda e altri c. Spagna, sentenza del 17 ottobre 2019; Corte Edu (GC), caso Barbulescu c. Romania, sentenza del 5 settembre 2017.