Ragionevole durata del processo e computo dei termini
28 Settembre 2021
Il Ministero della Giustizia impugnava in sede di legittimità il decreto della Corte d'appello di Roma che ne aveva disposto la condanna al risarcimento del danno in ragione della violazione del termine di ragionevole durata del processo presupposto. Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello avrebbe violato il dettato della legge c.d. Pinto secondo la quale i periodi di sospensione del procedimento vanno scomputati dalla durata complessiva del procedimento.
La Corte ha accolto il ricorso. Invero, occorre tener conto dei principi fissati dalle disposizioni di cui agli artt. 2-bis e 2-quater l. 89/2001: il primo afferma che ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo ed il secondo dispone che ai fini del computo non si ha riguardo al tempo in cui il processo è sospeso ed a quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa. Ciò posto nel caso in esame l'intervallo temporale da scomputare ai sensi dell'art. 2-quater l. 89/2001 è quello ricompreso fra l'inizio del termine per proporre impugnazione e quello della notifica dell'appello avanzato, nel giudizio presupposto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che accoglieva il ricorso proposto dagli odierni controricorrenti, atteso che sino a quel momento le parti vittoriose in primo grado non hanno patito alcun pregiudizio imputabile all'apparato dal momento che neppure erano a conoscenza del procedimento di secondo grado introdotto dall'amministrazione soccombente.
In definitiva, la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello perchè si attenga al seguente principio di diritto «l'art. 2, comma 2-quater, della l. 89/2001 deve essere interpretato distinguendo per la parte appellata, che ha proposto la domanda di equa riparazione, il termine da scomputare avendo riguardo al momento della notifica dell'impugnazione ove questa sia stata proposta con ricorso». |