La notificazione della citazione senza firma del legale

29 Settembre 2021

Cosa succede nel caso in cui la copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio, nella specie un atto di citazione, manchi della sottoscrizione da parte del difensore, presente invece nell'originale?

Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ., n. 10450/2020), in modo conforme a quanto già in precedenza stabilito.

Infatti, nella pronuncia richiamata, ha avuto modo di stabilire che: «Con riguardo alla mancata sottoscrizione del difensore nella copia dell'atto di citazione notificata, deve rilevarsi che tale carenza non incide, come correttamente osservato dalla Corte di merito, sulla validità della citazione, ove la sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (cfr., ex aliis, Cass. civ., sent., n. 20817/2006)».

Cass. civ. n. 20817/2006 afferma, a sua volta, il medesimo principio secondo il quale: la giurisprudenza consolidata in materia di prescrizioni di cui all'art. 125, c.p.c., comma 1, afferma che: «la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove la sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore» (Cass. civ. sez. III, 1 giugno 1995, n. 6131)».

L'argomentazione a sostegno di tale posizione si sostanzierebbe, non tanto, nell'applicazione dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., secondo il quale la costituzione del convenuto sanerebbe ogni vizio della citazione, anche perché il convenuto potrebbe risultare contumace, ma nella applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici processuali, ove il vizio non impedisca il prodursi degli effetti propri (art. 156 c.p.c.).

Infatti, ove l'atto notificato non comporti alcuna incertezza sulla domanda e sulla provenienza della stessa, in altre parole sia sufficiente a rendere edotta la parte convenuta sul contenuto della domanda e sulla identità della parte istante, nonché sia possibile desumerne la provenienza da procuratore abilitato e munito di mandato, l'atto avrebbe, comunque, raggiunto il suo scopo.

Non solo, ma ove nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario notificante, ciò addirittura sanerebbe ogni vizio derivante dalla mancata sottoscrizione, nel caso che qui interessa, del difensore, come argomenta sempre Cass. civ., n. 20817/2006 in motivazione: «A tal fine è stato ritenuto che la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, che ha certificato l'avvenuta notifica di 'copia del suesteso atto', consente di ritenere attestata, sia pure implicitamente, la conformità della copia notificata all'originale, sia per quanto riguarda la copia stessa che per quanto riguarda il mandato in essa riprodotto, cosi come la locuzione 'richiesto come in atti', ut sopra, contenuta nella relata di notifica, va intesa nel senso che la notifica avviene su istanza di colui che l'atto rivela legittimato ed interessato a richiederla (Cass. civ. sez. I, 7 novembre 1991, n. 11883.

Si ricorda, infatti, il potere che ha l'ufficiale giudiziario di rilasciare copie conformi anche di atti non formati dallo stesso per i fini del suo ufficio, in questo caso al fine di notificare un atto introduttivo del giudizio: «L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. (…)» – d.P.R. n.1229/1959, art. 111.

Quanto affermato non contrasta con l'applicazione degli art. 125 e 163 c.p.c. per i quali l'atto di citazione (e quindi l'originale) deve essere sottoscritto dalla parte, se sta in giudizio personalmente, o dal difensore, dal momento in cui tale condizione risulti verificata e la sottoscrizione manchi, invero, solamente nella copia notificata.

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