Finanziamenti in pool e legittimazione ad agire in caso di inadempimentoFonte: Trib. Lecce , 30 giugno 2021
01 Ottobre 2021
I prestiti sindacati, c.d. finanziamento in pool, sono uno strumento finanziario caratterizzato dall'erogazione di ingenti somme, a titolo di credito a medio/lungo termine, da parte di due o più banche e, pur essendo un'operazione negoziale di tipo complesso, possono essere qualificati come una forma di finanziamento in cui il mutuante, conferendo mandato ad una banca arranger, chiede che quest'ultima riunisca e organizzi un sindacato di banche le quali, pro quota, finanzino l'importo richiesto. In caso di inadempimento di un finanziamento in pool, salvo che sia espressamente pattuito nel contratto, non sussiste un rapporto di solidarietà attiva e ciascuna banca finanziatrice è titolare del credito pro quota erogato e può chiedere il pagamento solo della propria quota. Se però il contratto precede che ad una banca, la c.d. capofila, sia conferito l'incarico della realizzazione, anche coattiva, dei diritti del pool, le singole banche sono private della legittimazione di agire autonomamente per la tutela delle proprie ragioni.
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