Quarantena e INPS: no finanziamenti, no tutela
04 Ottobre 2021
La quarantena del lavoratore è sempre equiparata alla malattia, con connesso diritto al relativo trattamento economico?
In base a quanto previsto dall'art. 26 d.l. n. 18/2020, il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Il Legislatore ha provveduto anche agli stanziamenti afferenti alle tutele dei lavoratori in argomento, disponendo un limite di spesa pari per l'anno 2020 - a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno - a complessivi 663,1 milioni di euro.
Successivamente, tuttavia, con la l. n. 178/2020 (cfr. l'art. 1, comma 482) è stato stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 (fino al 30 giugno) ma esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 del medesimo art. 26, non prevedendo invece dei finanziamenti per le ulteriori tutele (comma 1 art. 26).
Essendo queste misure operanti sino al raggiungimento del tetto di spesa, l'INPS ha provveduto a fornire ulteriori precisazioni in merito, dichiarando che, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.
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