Impossibilità assoluta o relativa di adempiere la prestazione lavorativa
04 Ottobre 2021
In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c., con la conseguenza che, al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa – si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico, dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale.
Nel caso di specie la Cassazione osserva che la cessazione del rapporto di lavoro rientra tra le ipotesi di risoluzione automatica del medesimo, ossia di una risoluzione che è, di fatto, una presa d'atto dell'intervenuta inidoneità permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, vincolata per l'Amministrazione, senza la necessità di un'esplicita manifestazione di volontà delle parti contraenti cui solo è collegato il preavviso e, di conseguenza, l'indennità sostitutiva. |