Decadenza benefici prima casa: nessuna eccezione per il coniuge non assegnatario

Redazione scientifica
04 Ottobre 2021

Il coniuge, comproprietario della casa ex coniugale ma non assegnatario della stessa in sede di separazione, ove riacquisti un'altra abitazione decade dall'agevolazione “prima casa” se entro un anno dall'acquisto non abbia venduto la quota della casa familiare di cui risulta proprietario (Risp. AE 30 settembre 2021 n. 634).

Il coniuge separato, comproprietario della casa ex coniugale ma non assegnatario della stessa in sede di separazione, che riacquista un'altra abitazione, decade dall'agevolazione “prima casa” se entro un anno dall'acquisto non abbia venduto la quota della casa familiare di cui risulta proprietario. Ciò in quanto, secondo il Fisco, l'assegnazione dell'abitazione all'altro coniuge non determina l'inidoneità dell'immobile pre-posseduto a soddisfare le esigenze abitative che sono a fondamento della norma agevolativa.

Nel caso di specie, la casa familiare è stata acquistata a marzo 2020 fruendo dei benefici “prima casa”, successivamente i coniugi si sono separati e nel novembre 2020 il coniuge non assegnatario ha acquistato una nuova abitazione. Per non perdere i benefici in relazione a tale secondo acquisto, il coniuge non assegnatario dovrà alienare la propria quota della casa ex coniugale entro il termine di un anno dal nuovo acquisto (art. 1 comma 4-bis Nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986). In mancanza di tale alienazione opera, dunque, la decadenza dal beneficio fruito per il secondo acquisto.

Nella fattispecie il termine di un anno decorrerà dal 1° gennaio 2022 in quanto opera la sospensione introdotta a seguito della crisi sanitaria Covid-19 (per gli acquisti avvenuti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini inizieranno a decorrere dal 2022 ex art. 3 comma 11- quinquies, d.l. n. 183/2020 conv. in l. 21/2021). In caso di inottemperanza, sono applicabili le procedure previste per il contribuente, che non intende o non può assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto della “prima casa di abitazione”, per comunicare tale circostanza all'AE ed evitare l'applicazione della sanzione amministrativa in virtù della rinuncia (Ris. AE 31 ottobre 2011 n. 105/E; Ris. AE 27 dicembre 2012 n. 112/E).

Fonte: mementopiù

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