Il singolo condomino può fruire del bonus facciate senza delibera?

Redazione scientifica
01 Ottobre 2021

Anche in assenza della delibera assembleare, il singolo condomino, a determinate condizioni, può fruire del bonus facciate per l'intera spesa sostenuta dal condominio (Risp. AE 28 settembre 2021 n. 628).

Anche in assenza della delibera assembleare, il singolo condomino può fruire del bonus facciate per l'intera spesa sostenuta dal condominio, a condizione che l'impegno a eseguire i lavori a propria cura e spese risulti dal rogito notarile con cui il condomino ha venduto alcune unità abitative facenti parte di un complesso immobiliare di sua proprietà, conservando la titolarità di quelle rimaste invendute con conseguente accettazione e autorizzazione da parte di tutti gli altri proprietari.

Nel caso di specie, il singolo condomino intendeva fruire del bonus facciate per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali che aveva sostenuto in esecuzione di quanto espressamente indicato ed accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini e chiedeva, inoltre, di provvedere personalmente, in luogo dell'amministratore di condominio, agli adempimenti legati all'ottenimento del bonus facciate.

Quanto alla ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni, l'art. 1123 c.c. prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

A tal riguardo, avendo tutti i condomini acconsentito all'esecuzione dei lavori attraverso gli atti di compravendita, si considera rispettata la previsione del codice civile e dunque il singolo condomino può fruire del bonus facciate anche in assenza della delibera assembleare. Inoltre, secondo l'AE, il singolo condomino può provvedere in prima persona agli adempimenti legati all'ottenimento del bonus facciate a condizione che lo stesso sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al condominio trattandosi, comunque, di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio.

Fonte: mementopiù

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