La meritevolezza nel sovraindebitamento, rischi di involuzione
05 Ottobre 2021
La “meritevolezza” appare nell'ordinamento concorsuale con l'art. 20 L. 24 maggio 1903, n. 197, secondo il quale il Tribunale doveva riconoscere in positivo che l'impresa debitrice fosse meritevole del beneficio del concordato per omologare l'accordo. Il requisito viene riproposto poi con l'art. 181 l.fall., che, nella sua originaria formulazione, imponeva al giudicante di verificare che il debitore fosse meritevole del concordato in relazione alle cause all'origine del dissesto. Quest'ultima norma è stata abrogata con l'art. 2 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, che ha decisamente virato verso una maggior privatizzazione delle procedure concorsuali. Con la stagione delle riforme del 2005/2007 il concordato preventivo non è stato più limitato agli imprenditori onesti ma sfortunati, perché il legislatore ha ritenuto che fosse più efficiente un arretramento dell'intervento giurisdizionale nella gestione della crisi. Evidentemente però oltre cento anni di esercizio di meritevolezza hanno lasciato il segno nella formazione dei giuristi e ne hanno imposto la riviviscenza dopo l'abrogazione. Riproporre il requisito per la L. 3/2012 è una metonìmia: vengono accostati due fenomeni contigui, procedure maggiori e sovraindebitamento, ma per le prime non si applica più perché ritenuto inefficiente dal legislatore. Ne dovrebbe conseguire una lettura restrittiva e non amplificata nelle procedure minori. Il requisito appare letteralmente solo all'art. 14-quaterdecies, comma 7, L. 3/2012 laddove impone al giudice di valutare la meritevolezza del debitore, verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Se ne deduce che il concetto in parola è più ampio della mancanza di atti in frode e della colpa grave o del dolo nella formazione del sovraindebitamento e se ne deduce anche che esso non deve essere valutato per il piano del consumatore, per l'accordo e per la liquidazione del patrimonio come requisito ostativo perché non è espressamente previsto. E invece le pronunce che hanno sinora rigettato i ricorsi per sovraindebitamento in ragione del difetto del requisito sono molteplici, con policrome motivazioni. E' immeritevole ai fini del piano del consumatore chi ha assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere (Trib. Catania 5 marzo 2021), e anche ai fini della liquidazione del patrimonio (Trib. Bari 11 dicembre 2020) se più in particolare le obbligazioni sono eccessive in rapporto al reddito e si può muovere un rimprovero al debitore in ragione della consistenza del proprio patrimonio e della sua capienza (Trib. Cagliari ord. 11 maggio 2016). Ma la meritevolezza è esclusa anche quando le imposte sono state sistematicamente omesse dal debitore (Trib. Milano 11 gennaio 2020), ovvero se vi siano condanne penali a suo carico (Trib. Monza 4 maggio 2016) o sono stati posti in essere atti dispositivi qualificati in violazione della garanzia generica. L'uso più diffuso dell'istituto è riferito alla violazione, da parte del debitore, del canone normativo di ragionevole prospettiva di adempimento nell'assunzione delle obbligazioni. Egli diviene immeritevole del “beneficio” del sovraindebitamento con un giudizio ex post (Trib. Rimini 27 maggio 2021). Questo indirizzo non tiene conto di due aspetti. Il primo riguarda l'abrogazione del comma 3 dell'art. 12-bis L. 3/2012 (abrogato dalla L. 176/2020) che prevedeva come requisito ostativo per l'accesso al piano l'aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. E' di certo escluso l'accesso al piano del consumatore se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, ma il criterio normativo al quale ancorare la colpa non può di certo essere una disposizione abrogata. Il secondo riguarda proprio l'origine della "meritevolezza'": essa riguarda non un atto, ma una condizione e uno stato di un debitore. E i confini della valutazione di una condizione sono sempre più discrezionali e possono essere estesi a fin troppe situazioni concrete. Il rischio è che attraverso la meritevolezza si facciano strada interpretazioni più o meno consapevolmente maturate per reprimere condotte abusive degli imprenditori sviluppatesi nell'ancien régime della legge fallimentare ma che non possono essere trasposte tout court nel sovraindebitamento: mentre un'impresa decotta deve essere eliminata dal mercato perché anticoncorrenziale e fonte di danno per l'intero tessuto economico circostante, di certo non si può eliminare un consumatore perché prodigo, scriteriato e sprovvisto di educazione finanziaria. Nemmeno sembrano sorgere riflessioni condivisibili sul seguente paradosso. Se il sistema induce al consumo in modo sempre più subdolo, in virtù di tecniche di neuromarketing con la dematerializzazione del denaro che rende sempre meno consapevole ogni spesa, se l'obiettivo dichiarato è la spinta al consumo senza limite per sostenere la domanda di beni e servizi, come può essere fonte di disvalore in sé il sovraindebitamento? Come può essere recuperato il criterio normativo dell'assunzione sproporzionata di debiti se il sistema economico produce tecniche sempre più raffinate per stimolare gli acquisti che oltrepassano la volontà, con una diffusione sempre più ampia del credito al consumo? E non si può sottacere che l'unica ricorrenza letterale della meritevolezza dell'attuale L. 3/2012 si discosta e si differenzia dalla consapevole caduta del debitore nella condizione di sovraindebitamento e nella frode: se l'art 14-quaterdecies L. 3/2012 impone di verificare per il requisito in parola anche la colpa grave, il dolo o la malafede nella determinazione del sovraindebitamento, essa deve essere considerata un requisito più ampio che può ricorrere anche e nonostante un sovraindebitamento colposo. Possono esservi infatti fattori in grado di bilanciare la consapevole assunzione di obbligazioni sproporzionate perché, laicamente, ciò conviene al sistema, al di là di stigmi di sapore moraleggiante e di retrive applicazioni di istituti ormai desueti e inapplicabili alle persone fisiche In quest'ottica il requisito in parola può tenere conto dell'utilità per i creditori di proseguire le iniziative esecutive che appunto non meritano di essere coltivate siccome non hanno alcuna prospettiva di effettivo realizzo e non ha senso tutelarle. Una simile valutazione può oltrepassare la colpa del debitore, perché il sovraindebitamento può servire anche ai creditori. E infatti la condotta nell'assunzione dei debiti è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione nella valutazione di meritevolezza (valutata a tal fine la condotta del debitore): in quest'ottica essa può essere intesa come opportunità da parte dell'ordinamento di riconoscere l'esdebitazione dell'incapiente una volta soppesati tutti gli interessi in gioco e non solo atomisticamente la lettera scarlatta del debitore incapace di programmare l'adempimento delle obbligazioni assunte. Una valutazione di effettivo bilanciamento tra le effettive esigenze dei creditori e il diritto del debitore alla ripartenza, al netto degli abusi che dovranno essere ovviamente repressi, permetterebbe al sovraindebitamento di spiegare gli effetti di inclusione e di efficienza che altri ordinamenti hanno da tempo perseguito superando ritrosie etiche ormai davvero inattuali.
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