Esclusa la responsabilità della PA se la caduta è avvenuta per la presenza di una sconnessione coperta d’acqua

Redazione Scientifica
01 Ottobre 2021

Il Tribunale di Catania ha escluso che possa configurarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), nel caso di caduta avvenuta per la presenza di una sconnessione coperta d'acqua.

Il Tribunale, decidendo l'appello proposto da una donna che aveva citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni che si era procurata cadendo all'interno di un plesso scolastico, ha confermato la statuizione di rigetto del Giudice di prime cure.

Di particolare interesse è la sentenza laddove ha escluso che possa configurarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. nel caso di caduta avvenuta per la presenza di una sconnessione coperta d'acqua.

Ad avviso del Giudice, infatti, non è trascurabile – ai fini della affermazione o meno della responsabilità – che la caduta non sia avvenuta lungo un tratto ordinariamente asfaltato o pavimentato bensì percorrendo una pavimentazione in basolato di pietra lavica, che è fisiologicamente costituita da blocchi di grandi dimensioni, non perfettamente accostati e separati da solchi e margini più o meno profondi (in senso analogo Trib. Milano, sentenza n. 5886/2021 del 6 luglio 2021 – Est. Spera – in un caso in cui ha rigettato la domanda ritenendo, in presenza di una cosa connotata da pericolosità manifesta e visibile quale è la pavimentazione in pavé che per sua natura è disconnessa e non uniforme, che l'utente non avesse rispettato il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza consistente nell'evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione irregolare).

Invero, secondo il Tribunale etneo l'anomalia del vialetto e la sua visibilità (l'incidente si è verificato in ore diurne) avrebbe dovuto suggerire ad un pedone di media diligenza di affrontare il tratto disconnesso con la massima attenzione, così scongiurando il rischio di perdere l'equilibrio a causa di una asperità immediatamente e direttamente percepibile.

In definitiva, deve ritenersi che il comportamento del danneggiato, il quale per disattenzione o imprudenza non si sia avveduto di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile secondo i criteri di carattere generale, costituisca una circostanza idonea ad elidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.

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