Danni cagionati da cose in custodia: per escludere la responsabilità occorre provare il comportamento negligente dell'utente
05 Ottobre 2021
Tizia ricorreva in giudizio innanzi al Tribunale, al fine di sentire condannare il Comune al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi in occasione dell'evento dannoso verificatosi in capo alla medesima a seguito di una caduta su un chiusino non allineato alla superficie stradale. Eccepiva l'attrice che il tombino era privo della necessaria segnalazione e mancava ogni indicazione di pericolo per i fruitori della strada. Si costituiva il Comune convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto; eccepiva la sussistenza di un caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. per aver concorso la stessa a cagionare il danno. Da ultimo veniva contestato il quantum. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attrice.
Il Tribunale condivideva l'impostazione data dall'attrice addebitando la responsabilità per i danni cagionati all'utente alla Pubblica Amministrazione e riconducendola nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Il giudice di prime cure sottolineava che l'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta ex lege una presunzione di colpa a carico del soggetto onerato della custodia della res in tal modo esonerando il danneggiato dal dover dimostrare l'elemento soggettivo- che invece l'art. 2043 c.c. richiede espressamente per l'affermazione di responsabilità del danneggiante fondata sul principio del neminem laedere – salva la prova liberatoria attraverso l'allegazione del caso fortuito gravante sul medesimo custode. Di contro l'inapplicabilità della presunzione ex art. 2051 c.c. può eventualmente condurre all'operatività dei criteri di responsabilità fondati sull'art. 2043 c.c. che- invertendo l'onus probandi, ponendolo a carico del danneggiato, richiede la prova della presenza di un'insidia o trabocchetto. Alla luce di quanto innanzi detto, il Comune, per essere considerato esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, al fine di poter concludere che la situazione di pericolo si è verificata in via del tutto imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto assolvimento degli obblighi di custodia.
In conclusione, la domanda è stata accolta integralmente, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite nonché delle spese di CTU così come liquidate dal Tribunale adito.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |