Notificazione effettuata da Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente

06 Ottobre 2021

È valida la notificazione effettuata da un Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente?

La questione si è posta all'attenzione della giurisprudenza in varie occasioni, tanto che, la Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 179/2018, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per una pronuncia nomofilattica autorevole sul tema.

Infatti, secondo l'orientamento tradizionale, la notificazione effettuata dall'Ufficiale Giudiziario incompetente sarebbe nulla, con ogni conseguenza sostanziale e processuale, salvo l'effetto sanante della costituzione della parte o della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (in questo senso: Cass. civ sez. II, 23 maggio 2012, n. 8156; Cass civ. 30 agosto 2011, n. 17804; Cass. civ., 9 gennaio 2009, n. 314).

Infatti, ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229/1959 l'Ufficiale Giudiziario è competente a notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione, mentre può eseguire nei confronti di soggetti con riferimento territoriale altrove, per mezzo del servizio postale, soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell'autorità giudiziaria della sede cui è addetto.

Da ciò si è desunto, da parte di alcuna giurisprudenza, che l'incompetenza per territorio dell'Ufficiale Giudiziario procedente costituisca motivo di nullità della notificazione, al di là delle ipotesi previste dall'art. 160 c.p.c., in forza del generale principio di invalidità dell'atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere.

Di contrario avviso altra giurisprudenza la quale ha ritenuto tassativi i casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. con la salvezza degli effetti della notificazione secondo il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.

A seguito della rimessione, la Cass. civ. sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, ha affermato il principio secondo il quale «In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. 1229/1959 - disciplinanti l'organizzazione del servizio svolto dagli Ufficiali Giudiziari - costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare di altro tipo del singolo Ufficiale Giudiziario che ha eseguito la notificazione».

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