I balconi devono sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra gli edifici

Maurizio Tarantino
05 Ottobre 2021

Ai fini del calcolo della distanza legale fra gli edifici, costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.

La vicenda. La società beta aveva realizzato un nuovo edificio di quattro piani fuori terra, dotato di vari terrazzi e finestre e realizzato in parte in aderenza a quello di proprietà di Tizio. Per tali ragioni, Tizio aveva proposto accertamento tecnico preventivo per i danni causati al suo immobile per effetto dell'edificazione in aderenza, nonché per la limitazione della veduta esercitata dalla terrazza della sua abitazione. Dunque, insisteva nell'arretramento del nuovo fabbricato.

I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, rigettarono la domanda. In particolare, secondo la Corte territoriale anche in difetto di esplicita norma regolamentare che autorizza l'edificazione in aderenza, quest'ultima deve essere comunque consentita.

Avverso il provvedimento in esame, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, che la Corte avrebbe dovuto ritenere non operante la norma del codice civile che autorizza la costruzione in aderenza in presenza di un regolamento locale che prevede il rispetto di una specifica distanza tra edifici senza autorizzare espressamente la costruzione in aderenza. Inoltre, i Giudici avevano errato nel decidere la domanda relativa all'arretramento dei balconi realizzati nel nuovo edificio, facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 905 c.c., in materia di diritto di veduta, e non invece di quella di cui all'art. 873 c.c., in materia di distanze tra gli edifici.

L'autorizzazione a costruire in aderenza. A parere della S.C., l'interpretazione dei giudici di merito non era coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziali secondo cui, in tema di distanze legali, il principio della prevenzione ex art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11664). Quindi, la possibilità di realizzare una costruzione in aderenza è subordinata alla presenza, nel regolamento locale, di una norma che espressamente autorizzi detta facoltà. Ove detta disposizione non sia contenuta nella norma locale, non è consentito rinviare all'art. 873 c.c.

La presenza dei balconi. Secondo i Giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva errato nell'affermare che nel caso di specie non era in rilievo un problema di distanze tra le costruzioni o dal confine, ma piuttosto una questione di regolamentazione del diritto di veduta. Difatti, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 stabilisce la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è «contra legem» in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (l. n. 765/1967) (Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17089).

Principio di diritto. Per le ragioni esposte, la S.C. ha elaborato il presente principio di diritto: «la realizzazione di un balcone in aggetto a distanza inferiore a quella legale da un edificio prospiciente non pone soltanto una questione di veduta, ma anche di rispetto della distanza minima tra gli edifici, posto che il balcone costituisce comunque parte dell'edificio al quale accede. In tal caso, ai fini del calcolo della predetta distanza legale fra gli edifici, costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Solo le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica ed ornamentale, come fregi, sculture in aggetto e simili, non sono computabili ai fini del calcolo della distanza legale tra gli edifici».

In conclusione, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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