Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio

La Redazione
06 Ottobre 2021

Tribunale di Grosseto dichiara inammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 fondata sulla sola messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri dell'istante.

Il Tribunale di Grosseto dichiara inammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012 fondata sulla sola messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri dell'istante.

La proposta di liquidazione, infatti, pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque essere idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, anche parziale, e comunque non meramente simbolico dei creditori. Pertanto, quando il reddito futuro destinabile ai creditori è minimo e la procedura consente, in ottica prognostica, di soddisfare, oltre alle spese prededucibili, i creditori concorsuali in una misura complessiva pressochè irrisoria, come nel caso di specie, la stessa deve ritenersi priva di causa in concreto.

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