Opposizione di terzo all'esecuzione: i documenti prodotti nella fase sommaria devono intendersi già acquisiti al processo?

Redazione scientifica
07 Ottobre 2021

Nella sentenza in esame la Corte conferma che l'opposizione di terzo all'esecuzione, pur avendo struttura bifasica, resta comunque un giudizio unitario, ma effettua delle precisazioni con riferimento all'automatica acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria, nella fase a cognizione piena.

Nella sentenza in esame la Corte conferma che l'opposizione di terzo all'esecuzione, pur avendo struttura bifasica, resta comunque un giudizio unitario, ma effettua delle precisazioni con riferimento all'automatica acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria, nella fase a cognizione piena.

La questione veniva sottoposta ai giudici all'esito di un'opposizione di terzo rigettata in primo e secondo grado. Gli opponenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che, stante la struttura bifasica ma unitaria dell'opposizione, «i documenti prodotti nella fase sommaria dovevano ritenersi di per sé acquisiti a processo, anche mediante acquisizione di ufficio», ciò che non era avvenuto nel caso di specie.

La S.C., nel rigettare il ricorso, distingue due profili. Vero è, come sostenuto dai ricorrenti, che «nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di terzo all'esecuzione, i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c.». Tali documenti, tuttavia (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all'art. 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a far parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di

detti fascicoli che, essendo nella disponibilità della parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c.,vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi».

Nel caso di specie «i predetti documenti, necessari ai fini della dimostrazione dei diritti fatti valere dagli opponenti, non erano stati da questi inseriti nel fascicolo di parte depositato all'atto dell'assegnazione della causa in decisione in primo grado, né erano stati prodotti in appello», con la conseguenza che il giudice non poteva tenerne conto.

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