La SiS è un Oicr esente dalle imposte sui redditi

La Redazione
08 Ottobre 2021

A fini fiscali, una società di investimento semplice può essere qualificata come Organismo di investimento collettivo del risparmio, ex art. 73 Tuir, e può godere delle agevolazioni previste per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative.

A fini fiscali, una società di investimento semplice può essere qualificata come Organismo di investimento collettivo del risparmio, ex art. 73 Tuir, e può godere delle agevolazioni previste per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 661 del 5 ottobre.

Un'Università, che ha istituito una società di investimento semplice per gestire e investire patrimoni in start up e PMI innovative, chiede se la SiS costituisce una specifica tipologia di forma di investimento collettivo del risparmio, di cui all'art. 73 del Tuir, e se è possibile beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 29 d.l. n. 179/2012 e 4 d.l. n. 3/2015, relativamente alle sottoscrizioni delle azioni della SiS.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina delle Sis, ricordando come, ai sensi dell'art. 27 d.l. n. 34/2019, esse sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

Il regime di esenzione degli OICR, previsto dall'art. 73 Tuir, si applica non solo ai fondi comuni di investimento mobiliare (OICVM), ma alla generalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani disciplinati dal TUF, e non sussistono preclusioni alla qualificazione, ai fini fiscali, della SiS oggetto dell'istanza come OICR di cui al citato art. 73.

In merito al secondo quesito formulato dall'istante (e relativo alla possibilità di beneficiare, in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SiS, dell'agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative e di PMI innovative), l'Agenzia osserva che investimento agevolato, che consiste per i soggetti IRES in una deduzione dal reddito complessivo pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative, può essere effettuato direttamente oppure indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore (gli investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo d'imposta in cui l'OICR può considerarsi "qualificato", ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo. In sostanza, in capo all'investitore l'holding period, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.

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