Consob pubblica i requisiti per la commercializzazione in Italia di Oicvm e Fia

07 Ottobre 2021

La Consob, in data 2 agosto 2021, ha provveduto alla pubblicazione delle "disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/955 del 27.05.2021 di esecuzione del Regolamento (UE) 2019/1156 sulla commercializzazione transfrontaliera di Gefia, gestori di Eusef, gestori di Euveca e società di gestione Oicvm”.

La Consob, in data 2 agosto 2021, ha provveduto alla pubblicazione delle "disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/955 del 27.05.2021 di esecuzione del Regolamento (UE) 2019/1156 sulla commercializzazione transfrontaliera di Gefia, gestori di Eusef, gestori di Euveca e società di gestione Oicvm”.

Gefia è una società autorizzata alla gestione di un Fondo di Investimento Alternativo (Fia): in Italia (Sgr, Sicaf, Sicav), in uno Stato della UE diverso dall'Italia (Gefia UE), ovvero in uno Stato non appartenente alla UE (Gefia non UE).

Gli European Social Entrepreneurship Funds (Eusef) sono fondi che consentono di investire nelle imprese sociali, ovvero in quelle aziende create con l'obiettivo esplicito di generare un impatto sociale positivo.

Il Regolamento (UE) 2013/345, relativo ai fondi europei per il venture capital, ha istituito una nuova denominazione: Fondo europeo per il venture capital (Euveca).

In sintesi, così come evidenziato dalla Consob, per la commercializzazione in Italia da parte di un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari dell'Unione Europea (Oicvm UE), “deve essere espletata la procedura di notifica da parte dell'Autorità del Paese di origine dell'Oicvm. Inoltre nel caso di Oicvm (italiani e UE) commercializzati in Italia ad investitori retail, l'avvio della commercializzazione è preceduta dal deposito della documentazione d'offerta tramite il Sistema Deprof. La documentazione relativa all'attività pubblicitaria connessa all'offerta al pubblico in Italia di Oicvm deve essere trasmessa alla Consob contestualmente alla diffusione della stessa, art. 101 del TUF e art. 34-octies del Regolamento Emittenti”. Inoltre, sempre in sintesi, così come evidenziato dalla Consob, la commercializzazione in Italia da parte di unFondo di Investimento Alternativo (Fia) deve essere “preceduta dalla procedura di notifica di cui all'art. 43 del TUF, ovvero, in caso di Fia non riservati, dall'autorizzazione di cui all'art. 44 del TUF. Gli artt. 27-28-novies del Regolamento Emittenti forniscono disposizioni di attuazione degli art. 43-44 del TUF”.

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