Uscita per il caffè senza passare il badge: “prassi”, “futilità” e art. 131-bis c.p.

08 Ottobre 2021

Al dipendente che, senza passare il badge, sia uscito per prendere un caffè, sostenendo che tale sua condotta costituiva una “prassi” all'interno dell'ufficio, può applicarsi l'art. 131-bis c.p.?L'art. 55-quinquies D.lgs. n. 165/2001 incrimina il comportamento fraudolento del dipendente pubblico che abbia utilizzato in modo irregolare i sistemi di rilevazione delle presenze...

Al dipendente che, senza passare il badge, sia uscito per prendere un caffè, sostenendo che tale sua condotta costituiva una “prassi” all'interno dell'ufficio, può applicarsi l'art. 131-bis c.p.?

L'art. 55-quinquies D.lgs. n. 165/2001 incrimina il comportamento fraudolento del dipendente pubblico che abbia utilizzato in modo irregolare i sistemi di rilevazione delle presenze, in ragione della funzione auto-certificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume.

Secondo la giurisprudenza, l'art. 131-bis c.p. è applicabile solamente nei casi nei quali la condotta di allontanamento fraudolento dal posto di lavoro sia stata del tutto episodica e, comunque, l'offesa sia risultata di particolare tenuità.

Nei casi in cui, invece, sia stata accertata l'abitualità o la reiterazione del comportamento, anche se di lieve entità, è stata invece esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità.

Tuttavia, in ipotesi di reiterazione non sono mancate decisioni nelle quali l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è stata fondata sulla lieve entità delle singole condotte, isolatamente considerate. (Cass., pen. n. 38849/2017).

In sintesi, pertanto, non sembra potersi prescindere dall'accertare in concreto la ripetitività o meno della condotta del dipendete, procedendosi ad un esame “isolato” delle singole condotte se ripetitive.

Infine è opportuno precisare che il comportamento (qui l'uscita per il caffè) non può ex se ritenersi, sotto il profilo della colpevolezza, espressivo della futilità dei motivi, soprattutto ove il dipendente faccia leva su una erroneo apprezzamento della situazione di fatto (l'asserita prassi dell'ufficio), dovendo essere contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

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