Rinuncia al patto di non concorrenza in costanza di rapporto

08 Ottobre 2021

Può il datore recedere dal patto di non concorrenza – in forza di una clausola inserita nel medesimo patto – ove ciò non condizioni la libertà del lavoratore essendo il recesso avvenuto anni prima dello scioglimento del rapporto?La giurisprudenza è costante nel dichiarare nulla per contrasto a norme imperative (art. 1418 c.c.)...

Può il datore recedere dal patto di non concorrenza – in forza di una clausola inserita nel medesimo patto – ove ciò non condizioni la libertà del lavoratore essendo il recesso avvenuto anni prima dello scioglimento del rapporto?

La giurisprudenza è costante nel dichiarare nulla per contrasto a norme imperative (art. 1418 c.c.) la previsione negoziale con la quale è lasciata all'arbitrio del datore la risoluzione del patto di non concorrenza.

Irrilevante è stato ritenuto il fatto che il recesso dal patto sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, tenuto conto che i rispettivi obblighi si cristallizzano già al momento della sottoscrizione, incidendo sulla libertà del lavoratore relativamente alla programmazione del proprio futuro lavorativo.

Tale compressione di libertà, inoltre, non verrebbe compensata, venendo meno il relativo obbligo in capo al datore in seguito alla risoluzione del patto.

La medesima situazione è, dunque, riscontrabile anche ove il recesso datoriale sia avvenuto anni prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, fatta salva l'ipotesi - alquanto rara - di recesso di poco successivo alla stessa stipula del patto.

Ne consegue che, sorgendo l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto da parte del datore, essendo essa fondata su una clausola nulla nei termini suddetti.

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