Infortunio in itinere seguito da danno iatrogeno: come quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima

08 Ottobre 2021

Se già la liquidazione del danno differenziale non è sempre immediata, talvolta le cose si complicano ancora di più, come nella sentenza in commento, quando si aggiunge la problematica del danno iatrogeno.

La Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza n. 26117, depositata il 27 settembre 2021, ha chiarito quali siano i criteri da applicare per il calcolo del cd. danno differenziale nell'ipotesi in cui il responsabile abbia soltanto aggravato postumi permanenti che, in ogni caso, seppur in misura minore, la vittima avrebbe comunque subito (cd. danno iatrogeno).

Il caso. Avendo riportato lesioni a seguito di un sinistro stradale in itinere, senza responsabilità di terzi, e assumendo di ave ricevuto cure mediche incongrue a causa dell'imperizia dei sanitari, l'infortunato agiva nei confronti dell'azienda ospedaliera.

Il Tribunale, dopo aver recepito le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima della causa di merito che aveva quantificato nella misura di dodici punti percentuali l'invalidità comunque derivante dal sinistro e in otto punti percentuali quella dovuta all'errore dei sanitari, aveva monetizzato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano l'invalidità complessiva (20%), rivalutando poi tale importo alla data in cui l'infortunato aveva iniziato a percepire la rendita da parte dell'INAIL. Da tale importo aveva poi detratto il valore capitale dell'aliquota della rendita destinata a indennizzare il danno biologico e, da ultimo, aveva determinato il danno spettante nella misura dell'8% (pari alla percentuale di danno dovuta all'errore dei sanitari, secondo il CTU) di tale differenza, giungendo così ad un importo di € 2,702,48.

La sentenza d'appello (con motivazione definita non comprensibile dalla Terza sezione della Cassazione) liquidava invece a favore dell'infortunato la maggior somma di € 19.777,00.

La sentenza d'appello è stata impugnata da entrambe le parti.

Questioni problematiche. Nell'interessante sentenza in commento i Giudici di terzo grado ricordano come due fossero i problemi di diritto che la Corte Territoriale era chiamata a risolvere ovvero:

1) come debba liquidarsi il cd. danno differenziale, cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale;

2) se tali criteri debbano subire modifiche nel caso in cui il fatto illecito abbia solamente aggravato un danno che si sarebbe comunque verificato (in misura ovviamente minore).

Per quanto concerne la prima questione, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento degli ultimi anni secondo cui il cd. danno differenziale va determinato con il criterio «per poste» di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio nel solo caso in cui l'uno e l'altro siano destinati a ristorare identici pregiudizi.

Applicando tale principio generale all'ipotesi di infortunio sul lavoro indennizzato da INAIL ne consegue che:

a) il capitale pagato da INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico va detratto dal credito risarcitorio vantato della vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale;

b) in caso l'INAIL abbia costituito in favore del danneggiato una rendita (ovvero per lesioni superiori al 16%), dopo aver determinato quale quota di essa sia destinata al ristoro del danno biologico e quale invece sia destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, occorrerà detrarre dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione del danno morale, la prima, mentre la seconda andrà detratta dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro (se esistente);

c) sempre in caso di rendita e di falco, con riferimento al danno biologico, dovrà avvenire da un lato sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione, e dall'altro capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL di cui al D.M. 22/11/2019;

d) in nessun caso potranno essere ridotti, per effetto dell'intervento dell'INAIL, il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della personalizzazione del danno biologico permanente;

e) non dovrebbero sorgere problemi invece per il credito da inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche dato che tali pregiudizi normalmente vengono integralmente rimborsati dall'INAIL, fatta salva l'ipotesi che la vittima dimostri la sussistenza di pregiudizi ulteriori (ad esempio per spese mediche non indennizzate dall'assicuratore sociale.

Relativamente alla seconda questione, una volta premessa l'affermazione che il danno alla salute è unitario e non si può dunque parlare di una «salute lavoristica» contrapposta ad una «salute civilistica», il corretto procedimento da tenere è stato individuato nel seguente:

i) anzitutto stabilire la misura del danno-base (ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente sarebbe comunque residuato anche in assenza del fatto illecito) e quella dell'aggravamento (cioè il danno iatrogeno);

ii) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'INAIL, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;

iii) verificare, da ultimo, se l'indennizzo totale così determinato sia inferiore o superiore al danno-base.

In caso di risposta positiva il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire integralmente quest'ultimo, mentre in caso di risposta negativa il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta una volta sottratto dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo INAIL e il danno-base.

Il criterio corretto consiste dunque «nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo INAIL rispetto al danno-base».

Un'ultima, importante, precisazione da parte della Terza Sezione è quella per cui tutti i calcoli andranno compiuti sugli importi monetari, e quindi previa monetizzazione dell'invalidità, e non sulle percentuali di invalidità.

Spetterà ora alla Corte d'Appello in sede di rinvio decidere la questione facendo applicazione dei principi appena esposti.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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