Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 e azione esecutiva individuale della banca ex art. 41 T.U.B.

05 Luglio 2021

In caso di ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, può la banca continuare o iniziare l'azione esecutiva individuale - per conto proprio al di fuori della procedura di liquidazione concorsuale - ai sensi dell'art. 41 T.U.B.?

In caso di ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, può la banca continuare o iniziare l'azione esecutiva individuale - per conto proprio al di fuori della procedura di liquidazione concorsuale - ai sensi dell'art. 41 T.U.B.?

Caso concreto - Il Tribunale di Udine (26 febbraio 2021) si è recentemente occupato della relazione fra la procedura di liquidazione dei beni del debitore nell'ambito del sovraindebitamento e l'azione esecutiva individuale della banca sull'immobile di proprietà del debitore. Il caso può essere così illustrato. Un signore presenta al Tribunale di Udine ricorso per la liquidazione del suo patrimonio, trovandosi in stato di sovraindebitamento. Il giudice accerta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14 ter L. 3/2012 e in particolare constata che il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012. Il ricorso viene accolto e il Tribunale di Udine dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni del ricorrente.

Si tratta di un caso abbastanza tipico di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni, ma vi è un passaggio della decisione del Tribunale di Udine che merita di essere sottolineato. Il giudice udinese afferma difatti che – nel diverso contesto del sovraindebitamento - manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41, comma 2, T.U.B. solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 41, comma 2, T.U.B. è una disposizione collocata nell'ambito della disciplina del credito fondiario. Il credito fondiario viene definito dalla legge come il credito che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” (art. 38, comma 1, T.U.B.). Gli articoli che disciplinano il credito fondiario (artt. 38-41 T.U.B.) costituiscono uno statuto speciale, che deroga alle disposizioni generali e che consiste in una serie di norme particolarmente vantaggiose per la banca.

Fra le disposizioni eccezionali previste nell'ambito del credito fondiario spicca l'art. 41, comma 2, T.U.B, secondo cui “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.

Il creditore fondiario ha ottenuto, in sede di conclusione del contratto di mutuo, l'ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore. Se il mutuatario non paga le rate di mutuo, può essere iniziata dalla banca l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato. Tuttavia, se subentrasse successivamente il fallimento del debitore, troverebbe applicazione l'art. 51 L.F., secondo cui “salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione del fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare … può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

La ratio di questa disposizione è quella di concentrare tutto il contenzioso fallimentare in un'unica sede. Nel fallimento si potrà determinare, sotto la guida del curatore e con il controllo del giudice delegato, quale sia il passivo e quale l'attivo, si procederà alla vendita dei beni e al pagamento dei creditori rispettando l'ordine di distribuzione imposto dalla legge (art. 111 L.F.). La concentrazione di tutte le cause e azioni esecutive in sede fallimentare dovrebbe facilitare e velocizzare la procedura concorsuale.

Sennonché l'art. 51 L.F. è disposizione derogabile. Come si può difatti notare, la parte iniziale dell'art. 51 L.F. prevede espressamente: “salvo diversa disposizione della legge”. L'art. 41, comma 2, T.U.B. rappresenta una tale “diversa disposizione di legge”, che – in via eccezionale - consente alla banca di proseguire o iniziare l'esecuzione immobiliare nonostante il fallimento del mutuatario.

L'art. 41, comma 2, T.U.B. rappresenta una disposizione eccezionale, dettata solo per il contesto del mutuo fondiario. La questione affrontata dal Tribunale di Udine nel provvedimento in commento è se la facoltà per la banca di continuare l'esecuzione forzata immobiliare possa trovare applicazione anche nell'ambito della liquidazione del patrimonio del debitore prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012. La risposta che dà il giudice udinese è in senso negativo. La soluzione del Tribunale di Udine appare corretta. Va difatti considerato che, nell'ambito della L. 3/2012, non si trova una disposizione espressa simile all'art. 41 comma 2 t.u.b. né vi è un rinvio all'art. 41, comma 2, T.U.B.

Manca insomma una “diversa disposizione di legge” che consenta alla banca di proseguire o iniziare l'esecuzione immobiliare al di fuori del contesto concorsuale. Anzi, secondo l'art. 14 quinquies, comma 2, L. 3/2012, il giudice “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione cautelari o esecutive”. Sussiste dunque una disposizione proprio in senso contrario, ossia che vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali, al di fuori del regime concorsuale.

La soluzione del Tribunale di Udine, secondo cui – appunto – la banca non può continuare l'esecuzione sull'immobile (venendo detta esecuzione bloccata per effetto della diversa procedura di liquidazione dei beni del debitore ex art. 14 ter L. 3/2012), è del resto maggiormente conforme alla ispirazione di fondo della legge sul sovraindebitamento.

Questa legge mira a una ristrutturazione complessiva della posizione del debitore, affinché – grazie alla esdebitazione finale – il debitore possa riprendere una vita comune, senza essere oberato a tempo indeterminato dai debiti. La procedura deve dunque essere comprensiva di tutte le posizioni (attive e passive) del debitore.

A ciò si aggiunga che l'unitarietà della procedura, ossia l'inclusione in essa del credito della banca e dell'immobile ipotecato a vantaggio di detto credito, facilita la ricostruzione di attivo e passivo e velocizza il procedimento.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14 ter L. 3/2012
  • Art. 41 T.U.B.
  • Trib. Como 23 maggio 2019: “L'art. 41, comma 2, T.U.B. concede al creditore titolare di credito fondiario un privilegio di natura processuale limitato al fallimento e che non può essere esteso a differenti procedure”.
  • Trib. Modena 1 giugno 2017: “L'art. 41 T.U.B. riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio procedimentale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. Trattasi di norma di stretta interpretazione, inapplicabile a fattispecie diverse da quelle contemplate. In particolare, nella procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012 (che tra l'altro è norma speciale e posteriore) l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.