La perdita dei requisiti di start-up innovativa a seguito della messa in liquidazione della società

Fabio Cesare
Giovanni Angaroni
Giovanni Angaroni
07 Luglio 2021

Lo stato di liquidazione è compatibile con la permanenza dei requisiti di una start-up innovativa?

Lo stato di liquidazione è compatibile con la permanenza dei requisiti di una start-up innovativa?

Caso concreto - Alfa è una start-up innovativa in liquidazione, iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Con sentenza n. 94/2020 il Tribunale di Bergamo dichiara il fallimento di Alfa.

Avverso la dichiarazione di fallimento la società propone reclamo ex art. 18 L.F. dinnanzi alla Corte d'Appello di Brescia per il seguente motivo: in quanto start-up innovativa Alfa non sarebbe assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della l. 3/2012, ossia piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione dei beni: lo prevede espressamente l'art. 31 d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012 che contiene il plesso normativo relativo alle start-up innovative.

La Corte di Appello di Brescia è quindi chiamata a decidere sulla questione.

Spiegazioni e conclusioni - Il d.l. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, agli artt. da 25 a 32, detta la disciplina (un po' caotica) relativa alle imprese start-up innovative.

L'art. 31, rubricato “Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo” al comma 1 prevede espressamente che: «La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3»: in altre parole, la start-up innovativa non è fallibile ma, tutt'al più, sottoponibile alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli art. 14-ter e ss. legge n. 3/2012.

La ratio della norma risiede nella considerazione che le start-up innovative presentano un'elevata mortalità, proprio in virtù della natura altamente innovativa della loro attività caratteristica, che ne rende la collocazione ed affermazione sul mercato più difficoltose ed aleatorie di un'impresa comune; da ciò, la decisione del legislatore di escluderle dalla procedura concorsuale maggiore.

La Corte d'appello di Brescia premette, innanzitutto, che l'esenzione in parola presuppone:

1) l'iscrizione dell'impresa start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 25, comma 8, d.l. 179/2012 e

2) la sussistenza, in concreto, dei requisiti richiesti per la qualificazione di un'impresa come start-up innovativa.

In relazione al primo punto, si deve considerare che la disciplina di favore dettata dal legislatore in tema di imprese start-up innovative persegue due scopi: (i) promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione (in particolare giovanile) e l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione; (ii) favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese e una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri in Italia.

Il perseguimento dei cennati obiettivi presuppone necessariamente che la start-up innovativa sia attiva: circostanza incompatibile con lo stato di liquidazione.

Del resto, il parere del MISE del 27 maggio 2019, n. 133793, titolato“Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di SRL start-up innovativa”, ha dichiarato che una start-up innovativa in stato di scioglimento e liquidazione deve essere cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese.

Infatti, in via generale, allo scioglimento di una società consegue l'avvio della fase liquidatoria, che comporta ope legis il congelamento dell'attività caratteristica in conformità al divieto di compimento di nuovi atti d'impresa fissato dall'art. 2486 c.c.: l'impresa mantiene in vita le proprie funzioni vitali al solo limitato fine di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale, traghettandosi così sino alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione dal registro delle imprese.

Peraltro, in ipotesi, la società in liquidazione potrebbe proseguire unicamente l'attività di commercializzazione (non quelle di progettazione e produzione), quale atto utile per la liquidazione ai sensi dell'art. 2489, comma 1 c.c., ma la sola commercializzazione non consente di considerare la società in possesso dei requisiti propri della start-up innovativa: ne consegue, quindi, la cancellazione dalla sezione speciale nel registro delle imprese, su istanza di parte o d'ufficio, per mancanza di uno degli elementi costitutivi previsti dall'art. 25 d.l.n. 179/2012 che prevedono implicitamente la continuità dell'attività caratteristica.

Nel caso concreto, Alfa era priva di alcuni requisiti formali specificamente indicati nell'arresto in commento, e inoltre aveva adottato una delibera di scioglimento, con conseguente esclusione della disciplina di favore prevista per le start up innovative.

È questo il rilievo preminente che consente alla Corte bresciana di escludere la natura di start-up innovativa di Alfa e la conferma della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Bergamo.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 31d.l. 179/2012, conv. con mod., in l. 3/2012
  • Art. 2486 c.c.
  • Art. 2489, comma 1 c.c.
  • Appello Brescia, sez. I, G.R. dott. G. Magnoli, R.G. 690/2020 (v. in allegato atto di reclamo ex art. 18 L.F.)