Lo stato di liquidazione è compatibile con la permanenza dei requisiti di una start-up innovativa?

Daniele Portinaro
08 Luglio 2021

Possono essere sospesi, ex art. 14 quinquies L. 3/2012, i pagamenti da effettuarsi a causa di un ordine di pagamento (antecedente)?

Possono essere sospesi, ex art. 14 quinquies L. 3/2012, i pagamenti da effettuarsi a causa di un ordine di pagamento (antecedente)?

Caso concreto - Una persona fisica, in stato di sovraindebitamento, domandava al Tribunale di Mantova l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall' artt. 14 ter ss. L. 3/2012. In tal senso, va precisato che le esposizioni debitorie a suo carico erano, in buona misura, di carattere erariale.

Il debitore, prima di proporre la domanda, aveva subito l'aggressione della propria retribuzione mensile da parte dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72bis D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, aveva perso la disponibilità di una parte del proprio diritto di credito da attività lavorativa, essendo oggetto di trattenuta da parte del datore di lavoro.

In ragione di ciò, il soggetto sovraindebitato, nel proporre l'istanza di liquidazione del patrimonio, domandava espressamente al Tribunale adito di dichiarare inopponibile il pignoramento presso terzi subito e di ordinare al datore di lavoro di interrompere le trattenute operate sullo stipendio del dipendente.

Il giudice, esaminata la domanda, chiedeva alla parte richiedente e al gestore delle crisi di effettuare alcune integrazioni, imponendo altresì la predisposizione di un'attestazione di incapienza ex art. 7 L. 3/2012.

A seguito delle integrazioni fornite, il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, con decreto del 20 aprile 2021, non ritenendo legittima la richiesta di ordinare l'interruzione delle trattenute, ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Spiegazioni e conclusioni - Il provvedimento del Tribunale di Mantova si esprime in ordine al trattamento da assicurare ai creditori che abbiano aggredito esecutivamente il credito da attività lavorativa del soggetto sovraindebitato prima che venga incardinata una procedura da sovraindebitamento, con particolare attenzione alla liquidazione del patrimonio.

Il tema, sin dall'entrata in vigore della L. 3/2012, è oggetto di dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, poiché non vi sono disposizioni normative specifiche che regolamentano il rapporto tra procedura di liquidazione e procedure esecutive già estinte, i cui effetti, però, si protraggono nel tempo (come quelle aventi ad oggetto i crediti da prestazioni di lavoro o i crediti di natura pensionistica).

Ed infatti, l'art. 14 quinquies L. 3/2012, stabilisce che il giudice, con il decreto di apertura, «dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore».

La legge, dunque, disciplina solo l'ipotesi in cui la procedura esecutiva sia ancora pendente alla data di apertura della liquidazione e non quella in cui la procedura esecutiva sia già stata definita, pur con effetti si estendono successivamente.

Orbene, il Tribunale di Mantova, nel definire la questione sottoposta al suo esame, ha anzitutto chiarito la natura dell'ordine di pagamento rivolto dall'agente della riscossione direttamente al debitor debitoris, per poi definire la tipologia di interazione che vi è tra lo stesso ed il provvedimento di apertura della liquidazione dei beni.

In ordine al primo aspetto, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha sostenuto che l'ordine ex art. 72bis D.P.R. 602 /1973 consiste in un «provvedimento amministrativo che dà l'avvio ad un'espropriazione forzata (…) che si svolge secondo un procedimento [speciale] semplificato», i cui effetti sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. nell'ipotesi di spontaneo adempimento del terzo (pignorato) (si veda Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857).

Peraltro, dopo aver precisato che l'espropriazione di crediti dà luogo alla soddisfazione del creditore mediante il trasferimento della titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, per effetto del provvedimento di cui all'art. 553 c.p.c., con conseguente «mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione», il giudice si è soffermato sulla natura concorsuale delle procedure da sovraindebitamento.

In particolare, assumendo che le procedure di cui alla L. 3/2012 siano equiparabili al concordato preventivo e che i principi di quest'ultimo (e non quelli del fallimento) potrebbero applicarsi anche alle prime, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento del debitor debitoris al creditore debba considerarsi legittimo purché l'ordinanza di assegnazione (o l'ordine ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973) sia antecedente all'apertura della procedura. A tale conclusione si giunge, specificamente, ritenendo non applicabile in via analogica l'art. 44 L.F.

È bene evidenziare, tuttavia, che il provvedimento del Tribunale di Mantova non appare del tutto convincente, poiché, diversamente da quanto asserito, la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 sembrerebbe assimilabile più al fallimento che non al concordato preventivo, proprio in ragione del c.d. spossessamento (seppur definito attenuato da una parte di dottrina) che colpisce il debitore.

Di talché, sotto il profilo sistematico, parrebbe più conforme al funzionamento e alle finalità della procedura liquidatoria fare applicazione analogica proprio dell'art. 44 L.F. e, dunque, considerare inefficaci rispetto alla massa dei creditori i pagamenti eseguiti successivamente all'apertura della liquidazione.

Per concludere, pare opportuno segnalare come nemmeno il legislatore della riforma abbia colmato la lacuna descritta con il presente commento, non essendovi nelle disposizioni che regolano la liquidazione controllata alcun richiamo all'art. 144 CCI (sull'inefficacia dei pagamenti successivi all'apertura).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 553 c.p.c.
  • Art. 44 L.F.
  • art. 72bis D.P.DR. 29 settmebre 1972, n. 602
  • Art. 7 l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Tribunale Mantova20aprile2021
  • Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857

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