Obbligatorietà della difesa tecnica nelle procedure da sovraindebitamento
13 Luglio 2021
Nella formazione di uno stato passivo di una liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter ss. L.3/2012, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è da ritenersi obbligatoria l'assistenza tecnica da parte di un legale?
Caso concreto - Nell'ambito di una liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012, il legale che aveva prestato assistenza al soggetto sovraindebitato ai fini del deposito della domanda di accesso alla procedura, si insinuava al passivo, rispettando i termini stabiliti dal liquidatore nella comunicazione di cui all'art. 14 sexies, comma 1. Il legale chiedeva che gli fosse riconosciuta la prededucibilità, in conformità con la previsione contenuta nell'art. 14 duodecies L. 3/2012. Il liquidatore proponeva l'ammissione di tale credito come da domanda. In pendenza del termine di legge per presentare osservazioni al progetto, il creditore ipotecario contestava la decisione del liquidatore di ammettere in prededuzione il difensore del soggetto sovraindebitato. Questo riteneva, infatti, che nella liquidazione il credito dovesse essere trattato in modo differente rispetto alle procedure di piano del consumatore e di accordo di composizione della crisi, anche in ragione del tenore letterale dell'art. 13, comma 4 bis, L.3/2012. Il creditore, inoltre, contestava l'importo richiesto, ritenuto eccessivo rispetto all'attività svolta, anche tenuto conto della non obbligatorietà dell'assistenza di un avvocato nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il liquidatore, non condividendo le contestazioni formulate e ritenendo di essere in presenza di contestazioni di non superabili, rimetteva gli atti al giudice designato per la procedura ai sensi dell'art. 14 octies L. 3/2012. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, con decreto del 7 giugno 2021, ritenendo infondate le osservazioni del creditore e corrette le considerazioni del professionista nominato ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, rigettava le contestazioni e approvava il progetto di stato passivo, rendendolo esecutivo.
Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia del Tribunale di Mantova affronta un tema oggetto di dibattito tra gli interpreti sin dall'entrata in vigore della L. 3/2012, che consiste nell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La questione, come detto, è dibattuta, principalmente in ragione del fatto che nessuna disposizione stabilisce un obbligo di tal genere. Questa circostanza, unitamente alla presunta natura non contenziosa – ma di volontaria giurisdizione – delle procedure di cui alla L. 3/2012, conduce alcuni autori a ritenere che il debitore possa presentare la domanda introduttiva anche senza assistenza tecnica. Proprio recentemente, il Tribunale di Torino, dopo aver messo in luce gli aspetti poc'anzi menzionati, ha evidenziato come, in ogni caso, la piena tutela del diritto di difesa sia assicurata dall'organismo di composizione della crisi, concludendo per la non obbligatorietà della presenza di un avvocato (Trib. Torino 7 dicembre 2019). Il Tribunale di Mantova, tuttavia, si è manifestato di avviso contrario, sostenendo che il ricorrente debba necessariamente essere affiancato da un legale. A tale soluzione giunge facendo notare, anzitutto, come dall'assenza di disposizioni specifiche sull'esigenza (e sulla non esigenza) di difesa tecnica si possa dedurre, tenendo conto la tipologia di rito (camerale), l'applicabilità della previsione generale di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c. Inoltre, il ricorso del debitore introduce «una domanda giudiziale (…) con il fine di comporre una crisi finanziaria e quindi in presenza di contrapposti interessi», situazione non equiparabile a quella che si presenta nella volontaria giurisdizione. In ultimo, il Tribunale evidenzia come lo stesso procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento presenti «fasi potenzialmente contenziose riguardanti l'ammissibilità del ricorso, la decisione su eventuali reclami nonché la risoluzione di controversie su diritti soggettivi ai sensi degli artt. 13 comma 2, 14 bis, 14 octies L. 3/2012» (si veda Trib. Livorno 22 luglio 2017). Peraltro, confermerebbe tale tesi anche il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di imminente entrata in vigore, disponendo l'art. 68, comma 1, espressamente – a differenza della L. 3/2012 – la non necessarietà dell'assistenza di un difensore nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Normativa
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