La BCE modifica la disciplina in materia di professionalità e onorabilità

Fabio Fiorucci
11 Ottobre 2021

Il 6 settembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021, che modifica la precedente decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Il 6 settembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021, che modifica la precedente decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Come noto, alla Banca centrale europea (BCE) sono attribuiti compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

L'intervento di modifica della pregressa decisione (UE) 2017/935 si è reso opportuno «al fine di semplificare i criteri applicati per determinare se una decisione in materia di professionalità e onorabilità sia delegata e per allineare l'attuale regime di delega con altri regimi di delega ». L'esperienza maturata con l'applicazione di tale decisione ha infatti evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.

Nel provvedimento in commento è rilevato che la procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di professionalità e onorabilità nel caso in cui i capi delle unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Tale eventualità può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.

È previsto che la decisione (UE) 2021/1438 entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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