Inopponibilità al fallimento del contratto di agenzia privo di data certa

15 Giugno 2021

È ammissibile la prova per testi o per presunzioni dell'anteriorità al fallimento della data di stipula del contratto di agenzia, in cui la forma scritta è prevista ad probationem?

È ammissibile la prova per testi o per presunzioni dell'anteriorità al fallimento della data di stipula del contratto di agenzia, in cui la forma scritta è prevista ad probationem?

Caso pratico - Nella causa di opposizione allo stato passivo promossa nei confronti della Curatela del Fallimento di una S.r.l in liquidazione il Tribunale rigettava la richiesta di ammissione al passivo del Fallimento per crediti maturati sia a titolo di provvigioni sia a titolo di indennità suppletiva di clientela e corrispettivo del patto di non concorrenza stimato sulla scorta del fatturato, ritenendo il carattere assorbente dell'eccezione impeditiva tempestivamente dedotta dal Fallimento della mancanza di data certa anteriore al fallimento e ritenendo viepiù inammissibile la prova testimoniale.

L'opponente proponeva ricorso per cassazione eccependo l'errata interpretazione dell'art. 1742 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la forma scritta ad probationem richiesta dalla norma medesima per il contratto di agenzia presupponga la prova della data certa anteriore al fallimento.

Il ricorrente eccepiva poi l'error in procedendo per la mancata ammissione dei mezzi di prova offerti, motivato dal rilievo per cui il principio di inopponibilità delle scritture private prive di data certa ad un soggetto estraneo al rapporto giuridico del quale esse costituiscono prova scritta non sarebbe da intendersi in senso assoluto, operando esso alla stregua dell'interpretazione della Corte di Cassazione dell'art. 2704 c.c. “soltanto quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data conseguire effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto”.

Spiegazioni e conclusioni - Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi. Invero, secondo l'orientamento espresso già in passato (Cass. n. 3024/2002), i supremi Giudici hanno ribadito che le scritture private prive di data certa sono inopponibili ai soggetti, come il curatore del fallimento, estraneo al rapporto giuridico di cui esse costituiscono prova scritta, ove, in relazione alla loro data, si vogliano conseguire effetti negoziali propri della convenzione. E ciò è quello che è accaduto nel caso de quo allorché il ricorrente intendeva derivare dai contratti di agenzia esibiti gli effetti conseguenti al pagamento del corrispettivo convenuto, delle indennità di fine rapporto e del corrispettivo ivi previsto in relazione al convenuto patto di non concorrenza.

Quanto all'inammissibilità della prova per testi o per presunzioni dell'anteriorità al fallimento della data di stipula dei predetti contratti i supremi Giudici hanno anche in questo caso ribadito la pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 5165/2015; Cass. 3347/1994) la quale si è espressa in tal senso con riguardo all'ipotesi, nella specie riscontrabile ai sensi dell'art. 1742 c.c. con riguardo al contratto di agenzia, che la forma scritta del contratto sia prescritta ad probationem.

In conclusione, dunque, la Suprema Corte, con ordinanza n. 11111 del 27 aprile 2021, ha ribadito il principio secondo cui le scritture private prive di data certa sono inopponibili al curatore del fallimento. Ed ha altresì ribadito l'inammissibilità della prova per testi o per presunzioni dell'anteriorità al fallimento della data di stipula del contratto di agenzia, in cui la forma scritta è prevista ad probationem.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 1742 c.c.
  • Art. 2704 c.c.
  • Cass. civ. n. 3347/1994
  • Cass. civ. n. 3024/2002
  • Cass. civ. n. 5165/2015

Per approfondire

F.Dimundo, Ammissione al passivo: effetti, inammissibilità, rinuncia (bussola), in ilfallimentarista.it, 28 maggio 2020

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