Art. 168 L.F. e ipoteche iscritte sui beni del socio illimitatamente responsabile

Lorenzo Rossi
16 Giugno 2021

Sono efficaci le ipoteche iscritte sui beni del socio illimitatamente responsabile nei novanta giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo della società di persone?

Sono efficaci le ipoteche iscritte sui beni del socio illimitatamente responsabile nei novanta giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo della società di persone?

Caso concreto - Una società in nome collettivo in stato di crisi, con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., chiedeva al Tribunale di Venezia di essere ammessa alla procedura di concordato c.d. in bianco, riservandosi di depositare piano e proposta nei termini assegnati.

A seguito del deposito del piano, la procedura veniva aperta ed il Tribunale fissava l'adunanza dei creditori.

Giova a tal fine segnalare che alcune esposizioni debitorie della società erano garantite da fideiussioni concesse dai soci illimitatamente responsabili.

Proprio in ragione di tali garanzie, un istituto di credito, successivamente all'apertura della procedura ma prima della celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 174 L.F., decideva di agire in sede monitoria nei confronti dei soci dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo che fosse ingiunto al debitore accessorio il pagamento del dovuto.

Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, tuttavia, veniva opposto dal socio, il quale domandava altresì che fosse accertata l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'ente creditore sul bene immobile di sua proprietà (dopo la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e dell'apertura della procedura).

Nelle more del procedimento di opposizione, peraltro, il Tribunale di Venezia omologava il piano di concordato.

Il Tribunale di Padova, a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva le domande dell'attore opponente, dichiarando, con sentenza del 30 marzo 2021, l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sui beni personali del socio illimitatamente responsabile dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo della società.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Padova, nel caso in esame, si è pronunciato sull'applicabilità dell'art. 168 L.F. al socio illimitatamente responsabile di società di persone, con particolare riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate dai creditori anteriori.

Come noto, l'art. 168L.F. stabilisce, a salvaguardia del principio della par condicio creditorum, che «dalla data della pubblicazione del ricorso (per l'accesso alla procedura) nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore».

Peraltro, lo stesso articolo, al comma 3, prevede che «i creditori (anteriori) non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente» e che «le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato».

La disposizione, pur nella sua linearità e chiarezza, non precisa se le norme in essa contenute debbano trovare applicazione solamente con riferimento alla società ovverosia, nel caso in cui la stessa sia di persone, anche con riferimento ai soci illimitatamente responsabili, in capo ai quali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 184, comma 2, L.F., si estendono gli effetti (anche esdebitatori) del concordato preventivo.

Ebbene, a parere del Tribunale di Padova la protezione che conferisce l'art. 168 L.F. non può che trovare applicazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i cui beni, dunque, debbono reputarsi protetti dalle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso (o successivamente).

Questa conclusione sarebbe dettata dallo stesso art. 184 L.F., che determinerebbe la sottoposizione dei medesimi soci illimitatamente responsabili al concordato preventivo, nonché dall'inderogabilità dello stesso principio della par condicio creditorum.

In questo senso, è bene precisare che la pronuncia in commento si pone in contrasto, per gli assunti di fondo, con una pronuncia recente – avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 163 bis L.F. – del Tribunale di Mantova, il quale ha escluso che l'art. 184 L.F. comporti l'estensione del concordato al patrimonio dei soci, determinando solamente l'estensione degli effetti esdebitatori (Trib. Mantova 7 gennaio 2021). Secondo tale ricostruzione, pertanto, i soci ed i loro beni sarebbero estranei alla procedura, fatta salva l'esdebitazione finale.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 163 bis L.F.
  • Art. 168 L.F.
  • Art. 174 L.F.
  • Art. 184 L.F.
  • Tribunale Mantova7 gennaio 2021

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