Revoca del concordato preventivo e successiva ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

23 Giugno 2021

La revoca dell'ammissione al concordato preventivo a seguito dell'accertamento di atti di frode ex art. 173 L.F.  esclude l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi?

La revoca dell'ammissione al concordato preventivo a seguito dell'accertamento di atti di frode ex art. 173 L.F. esclude l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi?

Caso pratico - Viene revocata l'ammissione al concordato preventivo di un'impresa di grandi dimensioni a seguito dell'accertamento di atti di dissimulazione dell'attivo da parte del management. L'impresa decide allora di chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sussistendo i requisiti di cui all'art. 2 D. Lgs. 270/99.

Si pone il problema di stabilire se la revoca dell'ammissione al concordato preventivo in seguito all'accertamento di atti di frode ex art. 173 L.F. escluda o meno la possibilità di chiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Spiegazioni e conclusioni - L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale in stato di insolvenza.

I requisiti per esservi ammessi sono stabiliti dall'art. 2 della Legge Prodi bis (D. Lgs. 270/99). Tale norma fa espresso riferimento alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che abbiano i seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Il successivo articolo 3 prevede che se un'impresa che ha i suddetti requisiti si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio lo dichiara con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale provvede in tal senso anche quando si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, secondo le norme della legge fallimentare. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli artt. 10 e 11 L.F. (art. 4 ).

Orbene, nel caso che ci occupa l'impresa in crisi aveva le dimensioni occupazionali e patrimoniali previsti dalla Legge Prodi bis, dunque era formalmente legittimata a chiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'unico punto controverso riguardava la circostanza di essere stata precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo e poi da questa esclusa per l'accertamento di atti di frode ex art. 173 L.F.

L'art. 173 L.F. prevede, fra l'altro, che all'esito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato, il quale si svolge nelle forme di cui all'art. 15 L.F., il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertatene i presupposti, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza. Va da sè che la presenza di atti di frode ex art. 173 L.F. non comporti automaticamente la dichiarazione di fallimento.

Appare pertanto corretto affermare che la revoca dell'ammissione al concordato preventivo a seguito dell'accertamento di atti di frode ex art. 173 L.F. non esclude l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

E ciò perchè l'accertamento di atti di frode non implica automaticamente la dichiarazione di fallimento. E tale assunto è da ritenersi valido anche nelle ipotesi di dichiarazione di insolvenza nella procedura di estensione alle imprese di un gruppo (App. Torino, 23 gennaio 2012).

Nel caso che ci occupa, dunque, l'impresa poteva ben chiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nonostante la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

Normativa

  • D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
  • Art. 173 L.F.

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