Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento fra procedure aventi natura concorsuale e “paraconcordataria”
14 Luglio 2021
Nell'impianto normativo del nuovo CCI a ciò che a tutti gli effetti è un “concordato minore” deve ritenersi applicabile per analogia la disciplina delle classi dei creditori del concordato preventivo?
Caso pratico - Con un decreto di omologazione il Tribunale di Piacenza, in una procedura di accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, si sofferma su importanti principi riguardanti la classe creditoria.
Spiegazioni e conclusioni - Alcuni cenni sull'accordo con i creditori La proposta di accordo con i creditori è da intendersi come un atto giudiziario che prende la forma di un ricorso da adire, da parte del debitore presso il tribunale territorialmente competente. Di fondamentale importanza anche in questa procedura il ruolo svolto dall'organismo di composizione della crisi e dal gestore della crisi. L'accordo con i creditori – il piano finanziario - richiede il voto favorevole del 60% dei creditori e la sua particolarità è che non sembra possano esserci margini di trattativa per i creditori, essendo richiesta la loro semplice adesione, attivata anche con il “silenzio-assenso”, decorsi 10 giorni dalla ricezione del testo del suddetto planning, senza necessità di autentica di firma. Qualora vi sia l'intesa, il giudice non può rigettare l'istanza presentata dal debitore. Con il deposito del ricorso, si sospendono automaticamente le azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare dalle eventuali azioni dei creditori, le fonti utilizzate per formulare la proposta presentata. Se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'Organismo trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Verificato il raggiungimento dell'accordo, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo. Le classi dei creditori: analogie con il concordato preventivo I creditori, nella fattispecie in esame, possono essere divisi in classi per la cui formazione non è richiesto il parere del Giudice, conseguendone che possono esserci anche classi alquanto disomogenee fra loro. Si tratta pur sempre di prelatizi e chirografari. Il Giudice di Piacenza, di fronte alla proposta depositata, di tipo liquidatorio puro, non manca di sottolineare che la "proposta prevede una complessiva ristrutturazione del debito (..) locuzione che indica e compendia le molteplici possibilità di rinegoziazione delle obbligazioni, mediante riscadenziamento, riduzione del capitale, riduzione o abbattimento degli interessi e dunque presuppone ontologicamente e imprescindibilmente, il concorso della volontà del creditore; di guisa che essa concorre a perfezionare questo “negozio processuale” mediante la formale espressione del voto, in tutto e per tutto analoga a quella del concordato preventivo (..)". È opportuno sottolineare che il concordato preventivo è uno strumento utile all'imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza a evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale (concordato in continuità diretta o indiretta) ovvero la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio). La suddivisione dei creditori in classi in questa procedura è di regola facoltativa ma l'art. 85 CCI ne prevede l'obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori, vale a dire:
Il Giudice di Piacenza, omologando la proposta di accordo presentata, rileva che si tratta di un concordato minore ritendendo applicabile per analogia la disciplina delle classi del concordato preventivo. Questi i principi affermati: a) è ammissibile che l'accordo di ristrutturazione preveda la suddivisione dei creditori in classi, per l'estrema de-tipizzazione del contenuto della proposta che può essere il più vario; b) tale suddivisione deve avvenire in ragione degli interessi economici e della posizione giuridica dei creditori: sono i due elementi che individuano l'interesse giuridicamente protetto del creditore e che ne fondano l'inquadramento nella singola classe; c) detti due elementi vanno letti congiuntamente, nel senso che concorrono ad individuare la singola classe in cui inserire il creditore: sicché i creditori con medesimi interessi economici potranno essere inseriti in classi diverse se hanno diversa posizione giuridica e viceversa creditori con medesima posizione giuridica possono avere un interesse economico diverso: si consideri cioè l'eventualità che siano o meno muniti di diritto di prelazione, o di garanzie di qualsiasi tipo o in ragione della diversa natura del loro titolo esecutivo, da cui diverse chances di realizzazione del credito in una ipotetica alternativa (giudiziale o stragiudiziale); d) poiché le classi sono il risultato e non il presupposto della diversità di interessi economici e posizione giuridica, ove il proponente non provveda al classamento, restano nondimeno naturalmente individuate le singole classi e dunque quelle diverse posizioni dei creditori che non possono essere obliterate né eluse: offrire a situazioni diverse il medesimo trattamento equivarrebbe infatti a violare la par condicio.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire V. L. Jeantet-P. Vallino, Classi e categorie di creditori (bussola), in ilfallimentairsta.it, 24 aprile 2018. |