Ammissione al Fondo di garanzia dei clienti delle S.I.M. in liquidazione coatta amministrativa

16 Luglio 2021

I clienti delle società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa possono rivolgersi al Fondo di garanzia istituito dalla Legge n. 1/1991 per la tutela dei loro crediti nascenti dai servizi di investimento?

I clienti delle società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa possono rivolgersi al Fondo di garanzia istituito dalla Legge n. 1/1991 per la tutela dei loro crediti nascenti dai servizi di investimento?

Caso pratico - Una società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) costituita in forma di società per azioni viene messa in liquidazione coatta amministrativa. Numerosi creditori della S.I.M. presentano domande di indennizzo al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei propri crediti.

Si pone il problema di stabilire se i clienti delle S.I.M. in liquidazione coatta amministrativa possano essere direttamente garantiti dal Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e, in caso affermativo, a chi spetti la verifica della provenienza dei crediti ammessi al passivo dall'esercizio dei servizi di investimento.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 15 L. 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) ha istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 1 della stessa legge, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

Il predetto comma 1 prevede che per attività di intermediazione mobiliare si devono intendere, tra le altre, le seguenti attività:

a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari;

f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

La legge dispone che sia il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, a determinarne con proprio decreto le modalità di organizzazione e di funzionamento nonché la misura del contributo, i casi, le modalità e i limiti di intervento e le norme per la gestione e l'investimento delle sue attività.

Scopo del Fondo è la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Il suo intervento è condizionato alla dichiarazione di insolvenza. Questa specificazione del legislatore non è di poco conto perché lo stato di insolvenza non è l'unico presupposto oggettivo della liquidazione coatta amministrativa. Tra i vari presupposti vi sono anche la violazione di norme di legge in generale o di norme proprie dello statuto dell'impresa, la violazione di provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento dell'impresa stessa o del mercato in cui essa opera, o anche motivi di pubblico interesse.

Nel caso in questione i creditori della società di intermediazione mobiliare hanno deciso legittimamente di rivolgersi al Fondo di garanzia perché, di fronte allo stato di insolvenza conclamato, hanno ritenuto di sentirsi maggiormente tutelati rivolgendosi al Fondo espressamente costituito.

Ed infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione, in tema di attività di intermediazione mobiliare, il Fondo nazionale di garanzia, istituito dall'art. 15 L. 1/1991 per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, provvede, in caso di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) dell'intermediario, al pagamento di detti crediti a condizione che essi siano riconosciuti, e sulla base della misura accertata, dagli organi della procedura concorsuale, i quali, a norma dell'art. 35, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e dell'art. 59, comma 5, del successivo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. Tale verifica ed attestazione, quindi, postula l'avvenuto compimento della formazione dello stato passivo, e ne recepisce ricognitivamente il risultato, non presentando alcuna connotazione provvedimentale, ma esaurendosi in una trasmissione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'accoglibilità o meno delle istanze di fruizione della garanzia, valutazione che compete al Fondo (Cass. civ., I, 14 marzo 2001, n. 3680).

Ancora, sempre sulla base dell'orientamento della Suprema Corte, nel sistema normativo delineato dalla L. 1/1991, dal D.M. 30 settembre 1991, e dai successivi D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 24 febbraio 1998, n. 58, il pagamento, da parte del Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 15 della citata L. 1/1991, dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione finanziaria, in caso di fallimento, o liquidazione coatta amministrativa, dell'intermediario, è condizionato, nell'an e nel quantum, alla verifica ed attestazione, da parte degli organi della procedura concorsuale, che i crediti ammessi allo stato passivo derivino effettivamente dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

Tale attività di verifica ed attestazione, non potendo che recepire ricognitivamente il risultato di quella di formazione dello stato passivo, si esaurisce in una trasmissione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'accoglibilità o meno delle istanze di fruizione della garanzia, valutazione di competenza del fondo, e non già degli organi concorsuali. Pertanto, le modalità attraverso le quali detta attività si svolge non soggiacciono al rigore di forme procedimentali determinate, né alla esigenza della possibile esplicazione del diritto di difesa nei riguardi del fondo e dei creditori (Cass. civ., I, 14 marzo 2001, n. 3680).

In conclusione, dunque, i clienti della società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa possono rivolgersi al Fondo di garanzia istituito dalla L. 1/1991 per la tutela dei loro crediti nascenti dai servizi di investimento. La decisione sull'ammissione o meno al Fondo è però subordinata alla verifica che i crediti ammessi al passivo derivino dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

Tale attività di verifica e attestazione spetta al Fondo di garanzia, il quale non è vincolato da forme procedimentali particolari né dal rispetto di specifiche esigenze di contraddittorio e difesa.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 15 L. 2 gennaio 1991, n. 1
  • Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3680

Per approfondire

  • V. A. Marchegiani, Liquidazione coatta amministrativa (bussola), in ilsocietario.it, 13 gennaio 2017
  • V. SIM in liquidazione coatta amministrativa: il regime del c.d. risparmio gestito rimane applicabile, in il societario.it, news del 14 marzo 2014

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